Art. 588. 
Assenze del personale amministrativo, tecnico ed  ausiliario  non  di
   ruolo 
 
  1. Le assenze del personale amministrativo, tecnico  ed  ausiliario
non di ruolo sono  disciplinate  dal  decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, articoli 2, 3 e 4. 
 
          Nota all'art. 588:
             -  Il testo degli articoli 2, 3 e 4 del D. Lg. C.P.S. n.
          207/1947, e' il seguente:
             "Art. 2. Il personale non di ruolo, in  servizio  da  un
          anno  almeno,  puo'  ottenere dal capo dell'ufficio congedi
          che non eccedano il periodo di trenta  giorni  per  ciascun
          anno, conservando l'intero trattamento normale".
             "Art.  3. Nei casi di assenza dal servizio per malattia,
          accertata dall'amministrazione, al personale non  di  ruolo
          e'  mantenuto  il rapporto di impiego per un periodo di tre
          mesi se abbia almeno un anno di servizio e per  un  periodo
          di  sei mesi se abbia un'anzianita' di servizio superiore a
          cinque anni.
             Durante il periodo  di  assenza  verra'  corrisposto  il
          trattamento  economico  normale per il primo mese e ridotto
          alla meta' per altri due mesi".
             "Art. 4. Per la  nomina  ad  impiego  non  di  ruolo  e'
          necessario  il  possesso  del titolo di studio previsto dal
          regolamento del personale dell'amministrazione nella  quale
          avviene  l'assunzione  per  il  corrispondente  impiego  di
          ruolo".