(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 589)
                Art. 589. (Art. 134 del Testo Unico) 
                           ATTRAVERSAMENTO 

 
  Per l'attraversamento della strada dove non  esistono  segnalazioni
luminose o manuali avvenga esso, o no, entro  gli  appositi  passaggi
pedonali, i pedoni sono tenuti a scegliere  il  momento  propizio  in
rapporto   alle   condizioni    della    circolazione,    effettuando
l'attraversamento riunendosi possibilmente in gruppi di piu'  persone
e comunque sempre senza indugi o indecisioni nel modo piu'  sollecito
possibile. In ogni caso i pedoni,  accingendosi  all'attraversamento,
sono tenuti ad assicurarsi che l'attraversamento sia tempestivo e non
crei pericoli per loro e per la circolazione.