Art. 59 (R)
                           Accesso esterno

  1.   Per   l'esercizio   del   diritto   di  accesso  ai  documenti
amministrativi,  possono  essere utilizzate tutte le informazioni del
sistema   di   gestione  informatica  dei  documenti  anche  mediante
l'impiego di procedure applicative operanti al di fuori del sistema e
strumenti che consentono l'acquisizione diretta delle informazioni da
parte dell'interessato.
  2.  A  tal  fine  le  pubbliche  amministrazioni  determinano,  nel
rispetto  delle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza
dei dati personali, e nell'ambito delle misure organizzative volte ad
assicurare  il  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi i
criteri  tecnici  ed  organizzativi  per  l'impiego,  anche  per  via
telematica,  del sistema di gestione informatica dei documenti per il
reperimento,  la visualizzazione e la stampa delle informazioni e dei
documenti.
  3. Nel caso di accesso effettuato mediante strumenti che consentono
l'acquisizione  diretta  delle  informazioni e dei documenti da parte
dell'interessato,   le  misure  organizzative  e  le  norme  tecniche
indicate   al   comma   2  determinano,  altresi',  le  modalita'  di
identificazione  del  soggetto  anche mediante l'impiego di strumenti
informatici  per  la  firma  digitale del documento informatico, come
disciplinati dal presente testo unico.
  4. Nel caso di accesso effettuato da soggetti non appartenenti alla
pubblica amministrazione possono utilizzarsi le funzioni di ricerca e
di  visualizzazione  delle  informazioni  e  dei  documenti  messe  a
disposizione,   anche  per  via  telematica,  attraverso  gli  uffici
relazioni col pubblico.