Articolo 59 
                        Rilevazione dei costi 
(Art.64 del d.lgs n.29 del 1993, come  sostituito  dall'art.  31  del
                        d.lgs n.546 del 1993) 
 
   1. Le amministrazioni pubbliche individuano i singoli programmi di
attivita' e trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero  del  tesoro,  del
bilancio  e  della  programmazione  economica  tutti   gli   elementi
necessari alla rilevazione ed al controllo dei costi. 
   2. Ferme restando le attuali  procedure  di  evidenziazione  della
spesa ed i relativi sistemi di controllo, il  Ministero  del  tesoro,
del  bilancio  e  della   programmazione   economica   al   fine   di
rappresentare i profili economici della spesa, previe intese  con  la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica, definisce procedure interne e  tecniche  di  rilevazione  e
provvede, in coerenza con le funzioni  di  spesa  riconducibili  alle
unita' amministrative cui  compete  la  gestione  dei  programmi,  ad
un'articolazione dei bilanci pubblici a carattere sperimentale. 
   3. Per la  omogeneizzazione  delle  procedure  presso  i  soggetti
pubblici diversi  dalle  amministrazioni  sottoposte  alla  vigilanza
ministeriale,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   adotta
apposito atto di indirizzo e coordinamento.