Art. 59 
                (Accesso a documenti amministrativi) 
 
   1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le
modalita',  i  limiti  per  l'esercizio  del  diritto  di  accesso  a
documenti amministrativi contenenti dati  personali,  e  la  relativa
tutela giurisdizionale, restano disciplinati  dalla  legge  7  agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle  altre  disposizioni
di legge in materia, nonche' dai relativi regolamenti di  attuazione,
anche per cio' che concerne i tipi di dati sensibili e  giudiziari  e
le  operazioni  di  trattamento  eseguibili  in  esecuzione  di   una
richiesta di accesso. Le attivita'  finalizzate  all'applicazione  di
tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico. 
 
          Nota all'art. 59:
              - La  legge 7 agosto 1990, n. 241 reca: «Nuove norme in
          materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto di
          accesso ai documenti amministrativi.»