Articolo 59 
                      Denuncia di trasferimento 
 
  1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o  in  parte,  a  qualsiasi
titolo,  la  proprieta'  o  la  detenzione  di  beni  culturali  sono
denunciati al Ministero. 
  2. La denuncia e' effettuata entro trenta giorni: 
    a) dall'alienante  o  dal  cedente  la  detenzione,  in  caso  di
alienazione a titolo oneroso o  gratuito  o  di  trasferimento  della
detenzione; 
    b) dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito
di procedure di vendita forzata o fallimentare  ovvero  in  forza  di
sentenza che produca gli effetti di un contratto di  alienazione  non
concluso; 
    c) dall'erede o dal legatario, in caso di successione a causa  di
morte.   Per   l'erede,   il   termine   decorre    dall'accettazione
dell'eredita' o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti
uffici tributari; per il legatario, il termine decorre  dall'apertura
della successione, salva rinuncia ai  sensi  delle  disposizioni  del
codice civile. 
  3. La denuncia e' presentata al competente soprintendente del luogo
ove si trovano i beni. 
  4. La denuncia contiene: 
    a) i dati identificativi delle parti e  la  sottoscrizione  delle
medesime o dei loro rappresentanti legali; 
    b) i dati identificativi dei beni; 
    c) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni; 
    d) l'indicazione della natura e  delle  condizioni  dell'atto  di
trasferimento; 
    e) l'indicazione del domicilio in  Italia  delle  parti  ai  fini
delle eventuali comunicazioni previste dal presente Titolo. 
  5. Si considera non avvenuta la denuncia  priva  delle  indicazioni
previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise.