ART. 59
             (competenze della Conferenza Stato-regioni)

   1.   La  Conferenza  Stato-regioni  formula  pareri,  proposte  ed
osservazioni,   anche   ai  fini  dell'esercizio  delle  funzioni  di
indirizzo  e  coordinamento  di  cui  all'articolo 57, in ordine alle
attivita'  ed  alle  finalita'  di cui alla presente sezione, ed ogni
qualvolta  ne  e' richiesta dal Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio. In particolare:
    a)  formula proposte per l'adozione degli indirizzi, dei metodi e
dei criteri di cui al predetto articolo 57;
    b)  formula  proposte  per il costante adeguamento scientifico ed
organizzativo  del  Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa
del  suolo  dell'Agenzia  per  la  protezione  dell'ambiente  e per i
servizi  tecnici (APAT) e per il suo coordinamento con i servizi, gli
istituti,  gli  uffici  e  gli  enti  pubblici e privati che svolgono
attivita'  di  rilevazione,  studio e ricerca in materie riguardanti,
direttamente o indirettamente, il settore della difesa del suolo;
    c)  formula  osservazioni sui piani di bacino, ai fini della loro
conformita' agli indirizzi e ai criteri di cui all'articolo 57;
    d)   esprime   pareri   sulla   ripartizione  degli  stanziamenti
autorizzati  da  ciascun  programma triennale tra i soggetti preposti
all'attuazione  delle  opere e degli interventi individuati dai piani
di bacino;
    e)  esprime  pareri  sui  programmi  di  intervento di competenza
statale.