Art. 59.
                      Sanzioni per i lavoratori

  1. I lavoratori sono puniti:
    a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro
per  la violazione dell'articolo 20, comma 2, lettere b), c), d), e),
f), g), h) e i);
    b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per
la violazione dell'articolo 20 comma 3; la stessa sanzione si applica
ai lavoratori autonomi di cui alla medesima disposizione.