Art. 59.
            (Decisione delle questioni di giurisdizione)

1.  Il  giudice  che,  in  materia civile, amministrativa, contabile,
tributaria  o  di  giudici  speciali,  dichiara il proprio difetto di
giurisdizione indica altresi', se esistente, il giudice nazionale che
ritiene  munito  di  giurisdizione.  La pronuncia sulla giurisdizione
resa  dalle sezioni unite della Corte di cassazione e' vincolante per
ogni giudice e per le parti anche in altro processo.
2.  Se,  entro  il  termine  perentorio  di tre mesi dal passaggio in
giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda e' riproposta
al  giudice  ivi  indicato,  nel successivo processo le parti restano
vincolate   a  tale  indicazione  e  sono  fatti  salvi  gli  effetti
sostanziali  e  processuali  che  la  domanda  avrebbe prodotto se il
giudice di cui e' stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito
fin   dall'instaurazione   del  primo  giudizio,  ferme  restando  le
preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la
domanda si ripropone con le modalita' e secondo le forme previste per
il   giudizio   davanti   al  giudice  adito  in  relazione  al  rito
applicabile.
3.  Se sulla questione di giurisdizione non si sono gia' pronunciate,
nel  processo, le sezioni unite della Corte di cassazione, il giudice
davanti  al quale la causa e' riassunta puo' sollevare d'ufficio, con
ordinanza,  tale  questione davanti alle medesime sezioni unite della
Corte   di  cassazione,  fino  alla  prima  udienza  fissata  per  la
trattazione del merito. Restano ferme le disposizioni sul regolamento
preventivo di giurisdizione.
4.  L'inosservanza dei termini fissati ai sensi del presente articolo
per  la  riassunzione  o  per  la  prosecuzione del giudizio comporta
l'estinzione  del  processo,  che  e' dichiarata anche d'ufficio alla
prima udienza, e impedisce la conservazione degli effetti sostanziali
e processuali della domanda.
5. In ogni caso di riproposizione della domanda davanti al giudice di
cui  al  comma  1,  le prove raccolte nel processo davanti al giudice
privo  di  giurisdizione  possono  essere  valutate come argomenti di
prova.