Art. 59 
 
  Acquisizione dei pareri e conclusione delle attivita' di verifica 
 
                    (art. 49, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Il responsabile del procedimento, acquisiti i  pareri  di  cui
all'articolo 58, comma  1,  nonche',  ove  previsto,  il  parere  del
proprio organo consultivo, conclude le attivita' di verifica relative
al livello di progettazione da  porre  a  base  di  gara  con  l'atto
formale di validazione di cui all'articolo 55. 
    2. Avvenuta la validazione del progetto posto  a  base  di  gara,
ciascuna stazione appaltante, secondo le  modalita'  e  le  procedure
stabilite dal proprio ordinamento, avvia la fase dell'affidamento dei
lavori.