Art. 59.
(Disposizioni  in  favore  dei  settori tessile, dell'abbigliamento e
                            calzaturiero)

   1. La somma di lire 110 miliardi di cui all'articolo 103, comma 6,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' aumentata per l'anno 2002 di
1,50  milioni  di  euro,  e  per  l'anno  2003  di 1 milione di euro,
interamente  finalizzati  alla  concessione  di  contributi  in conto
capitale  nei limiti degli aiuti de minimis per il settore produttivo
tessile,  dell'abbigliamento  e calzaturiero. Tali contributi sono in
particolare  finalizzati  alla  realizzazione  di progetti consortili
adottati  da  enti pubblici o da soggetti privati per la formazione e
la valorizzazione degli stilisti.
 
             Nota all'art. 59:
                 Il  testo  dell'art. 103, comma 6, della gia' citata
          legge 23 dicembre 2000, n. 388 e' il seguente:
                 "6.  Alla selezione delle iniziative finanziabili ai
          sensi  del  comma 5 si provvede tramite bandi pubblici, nei
          quali  sono  indicate le tipologie dei soggetti destinatari
          degli  interventi,  con priorita' verso forme associative e
          consortili  tra piccole e medie imprese, mirando a favorire
          iniziative   comuni   delle   stesse,   nonche'   le  spese
          ammissibili  e  le  misure delle agevolazioni. Tra le spese
          ammissibili dovranno essere incluse le spese per interventi
          di  formazione  e  per  i portali internet. I contributi in
          conto capitale di cui al comma 5 non sono cumulabili con il
          credito  di  imposta  di  cui  allo  stesso comma. Potranno
          essere  altresi'  previste  azioni  di  monitoraggio  e  di
          promozione  del  mercato  nell'ambito delle attivita' degli
          osservatori  permanenti  nel limite di lire 500 milioni per
          ciascuno  dei  medesimi  anni. Per la gestione dei predetti
          interventi  il  Ministero  dell'industria,  del commercio e
          dell'artigianato  puo'  avvalersi,  sulla  base di apposite
          convenzioni,  di  enti  pubblici,  ovvero di altri soggetti
          individuati  con  le  procedure di cui all'art. 3, comma 2,
          del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i cui oneri
          sono  posti  a carico degli stanziamenti cui le convenzioni
          si  riferiscono.  Con  decreto del Ministro dell'industria,
          del  commercio e dell'artigianato, adottato di concerto con
          i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica,  sono  determinate,  nel  limite
          delle  risorse  appositamente  stanziate,  le  modalita' di
          controllo  e  regolazione  contabile del credito di imposta
          concesso   a   ciascun   soggetto   beneficiario.  Per  gli
          interventi  di  cui al comma 5 e' conferita al fondo di cui
          all'art.  14  della legge 17 febbraio 1982 n. 46, la sonuna
          di  lire  110 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003,
          di  cui  lire  80 miliardi per la concessione di crediti di
          imposta   e  lire  30  miliardi  per  contributi  in  conto
          capitale.".