Art. 59. 
 
  La radiodiffusione delle opere dell'ingegno  dai  locali  dell'ente
esercente il servizio della radiodiffusione e' sottoposta al consenso
dell'autore a norma delle disposizioni contenute nel  capo  terzo  di
questo titolo; ad essa non sono  applicabili  le  disposizioni  degli
articoli precedenti, salvo quelle dell'articolo 55.