(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 59)
                 Art. 59. (Art. 13 del Testo Unico) 
                            SOSTA VIETATA 

 
  Il segnale SOSTA VIETATA (fig. 48) deve essere usato  per  indicare
le aree dove e' proibito lasciare in sosta un veicolo. 
  Detto segnale deve essere a fondo bleu bordato  in  rosso  e  barra
diagonale rossa. 
  Lungo  le  strade  extraurbane  questo  segnale,  in   assenza   di
iscrizioni integrative, indica che il divieto di sosta e' permanente,
ed ha valore, quindi anche nelle ore notturne. 
  Lungo le strade urbane questo segnale,  in  assenza  di  iscrizioni
integrative, indica che il divieto di sosta vige dalle ore 8 alle ore
22. 
  Il segnale puo' essere integrato da un pannello aggiuntivo posto al
disotto del disco con l'indicazione delle condizioni cui la  sosta  e
subordinata, ovvero le eventuali  eccezioni  relative  a  determinate
categorie di veicoli. 
  Le iscrizioni poste sul pannello aggiuntivo devono essere del tipo:
DALLE ORE... ALLE ORE... PERMANENTE, ovvero: SOSTA CONSENTITA A... 
  Quest'ultima iscrizione puo'  prevedere  eccezioni  al  divieto  di
sosta solo per le seguenti categorie di veicoli: veicoli delle  forze
armate, polizia, vigili del fuoco, servizi di soccorso, limitatamente
pero' alle aree antistanti le rispettive sedi  e  per  la  estensione
strettamente indispensabile. 
  Analoga eccezione al divieto di sosta puo' prevedersi al  capolinea
degli autoservizi pubblici. 
  La iscrizione DIVIETO DI FERMATA riprodotta sul pannello aggiuntivo
indica il divieto anche del semplice arresto momentaneo del veicolo.