Articolo 59. Estinzione di un trattato o sospensione della sua applicazione implicite a motivo della conclusione di un trattato successivo. 1. Si ritiene che un trattato abbia avuto termine qualora tutte le parti del trattato abbiano concluso successivamente un trattato sullo stesso argomento e: a) se risulta dal trattato successivo od e' in altro modo accertato che era intenzione delle parti di regolare la materia in questione con tale trattato; o b) se le disposizioni del trattato successivo sono incompatibili con quelle del trattato precedente in modo tale che non sia possibile applicare due trattati contemporaneamente. 2. Il trattato precedente viene considerato semplicemente sospeso quando risulti dal trattato successivo o sia in altro modo accertato che questa era l'intenzione delle parti.