ART. 59.
(Modalita' per l'assegnazione  della  sede  e per l'utilizzazione del
                     personale immesso in ruolo)

  Il  Ministro  della  pubblica  istruzione  stabilisce  con  proprio
decreto  le  modalita'  per  l'assegnazione  della  sede al personale
immesso  in  ruolo  per  effetto  delle  disposizioni  contenute  nel
precedente  titolo III, nonche' per l'utilizzazione del personale che
risultasse eventualmente in soprannumero.
  L'assegnazione  della  sede  puo' essere disposta anche prima delle
decorrenze  previste  dai  rispettivi  articoli della presente legge,
qualora  venga  a  determinarsi  disponibilita'  di  posti  dopo aver
assegnato  la  sede  alla  categoria  a  cui  spetta  a  tal  fine la
precedenza.
  Nei  casi  in cui i docenti ai quali va assegnata la sede non siano
inclusi  nelle  graduatorie  di  conferimento  degli  incarichi, essi
saranno  inseriti  nelle  predette  graduatorie  secondo i criteri di
valutazione  di  titoli previsti per l'anno in cui sono state formate
le graduatorie medesime.
  Le precedenze previste dal titolo III per l'assegnazione della sede
al  personale  immesso in ruolo operano tra le diverse graduatorie da
compilare distintamente per le varie categorie.
  Per  gli  insegnanti immessi nei ruoli della scuola secondaria, dei
licei  artistici e degli istituti d'arte, l'utilizzazione e' disposta
ai sensi dell'articolo 14 della legge 9 agosto 1978, n. 463.
  Per  il  personale  docente  delle  accademie  di  belle arti e dei
conservatori di musica la utilizzazione e' disposta anche in cattedre
o  posti  di  materie affini, ivi compresi gli insegnamenti dei corsi
speciali, delle scuole libere del nudo e dei corsi straordinari.