Art. 59 
               Rimanenze finali ed esistenze iniziali 
 
  1. Le rimanenze Finali dei beni indicati alle lettere a) e  b)  del
comma 1 dell'articolo 53, la cui valutazione  non  sia  effettuata  a
costi specifici o a norma dell'articolo 60, concorrono a  formare  il
reddito per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando
i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo  a
ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato  a  norma
delle disposizioni che seguono. 
  2. Nel primo esercizio in cui  si  verificano,  le  rimanenze  sono
valutate attribuendo  ad  ogni  unita'  il  valore  risultante  dalla
divisione del  costo  complessivo  dei  beni  prodotti  e  acquistati
nell'esercizio stesso per la loro quantita'. 
  3. Negli esercizi successivi, se la quantita'  delle  rimanenze  e'
aumentata rispetto all'esercizio precedente, le  maggiori  quantita',
valutate a  norma  del  comma  2,  costituiscono  voci  distinte  per
esercizi di formazione. Se la quantita' e' diminuita  la  diminuzione
si imputa agli incrementi formati nei precedenti esercizi, a  partire
dal piu' recente. 
  4.  Se  in  un  esercizio  il  valore  unitario  medio  dei   beni,
determinato a norma dei commi 2 e 3, e' superiore al  valore  normale
medio di essi nell'ultimo trimestre dell'esercizio, il valore  minimo
di cui al comma 1 e' determinato moltiplicando l'intera quantita' dei
beni, indipendentemente dall'esercizio di formazione, per  il  valore
normale. Per le valute estere si assume come valore normale il valore
secondo il cambio alla data  di  chiusura  dell'esercizio.  Il  minor
valore attribuito alle rimanenze in conformita' alle disposizioni del
presente comma vale anche per gli esercizi successivi sempre  che  le
rimanenze non risultino iscritte in bilancio per un valore superiore. 
  5. I prodotti in corso di lavorazione  e  i  servizi  in  corso  di
esecuzione al termine dell'esercizio sono valutati in base alle spese
sostenute nell'esercizio stesso, salvo quanto stabilito nell'articolo
60 per le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale. 
  6. Le rimanenze finali di un esercizio nell'ammontare indicato  dal
contribuente  costituiscono  le  esistenze  iniziali   dell'esercizio
successivo. 
  7. Per gli esercenti attivita' di commercio al minuto che  valutano
le rimanenze delle merci con il metodo del  prezzo  al  dettaglio  si
tiene conto  del  valore  cosi'  determinato  anche  in  deroga  alla
disposizione del comma 1, a condizione che  nella  dichiarazione  dei
redditi o in apposito  allegato  siano  illustrati  i  criteri  e  le
modalita'  di  applicazione  del  detto   metodo,   con   riferimento
all'oggetto e alla struttura organizzativa dell'impresa. 
  8. Le  plusvalenze  risultanti  da  rivalutazioni  delle  rimanenze
effettuate fino  all'esercizio  in  corso  al  31  dicembre  1984  in
applicazione dei criteri di  valutazione  previsti  dall'articolo  12
della legge 19 marzo 1983, n. 72, concorrono a formare il reddito, in
quote  costanti,  nell'esercizio  in  cui  sono  state  apportate  le
variazioni e nei quattro esercizi successivi. 
 
          Nota all'art. 59:
            L'art.  12  della  legge  19  marzo 1983, n. 72, recante:
          "Rivalutazione  monetaria  dei  beni  e  del capitale delle
          imprese;  disposizioni  in  materia  di  imposta locale sui
          redditi concernenti le piccole imprese; norme relative alle
          banche   popolari,   alle   societa'  per  azioni  ed  alle
          cooperative, nonche' disposizioni in materia di trattamento
          tributario  dei  conti  interbancari" aggiunge alcuni commi
          all'art.  62 del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre  1972,  n.  597  (Istituzione  e  alla disciplina
          dell'imposta  sul  reddito delle persone fisiche), relativo
          alla  valutazione delle rimanenze, il testo dei quali e' il
          seguente:
            "Oltre che nei modi previsti dai precedenti commi secondo
          e   terzo,  la  valutazione  delle  rimanenze  puo'  essere
          effettuata anche se viene adottato un procedimento unitario
          di   valutazione   con   il  metodo  del  dettaglio  ovvero
          attribuendo  valori  pari  al  maggiore  tra gli ultimi due
          costi di acquisto o al costo unitario medio - sostenuto nel
          periodo  di  imposta.  Il metodo del prezzo al dettaglio e'
          consentito  solo  ai soggetti che esercitano l'attivita' di
          commercio al minuto.
            Qualora  sia  adottato  uno dei criteri di valutazione di
          cui  al  precedente  comma,  il medesimo criterio, salvo il
          disposto  del quarto comma, dovra' essere mantenuto per non
          meno  di  sei  periodi  d'imposta  e potra' successivamente
          essere  modificato  con le modalita' previste dall'art. 75,
          primo comma, del presente decreto.
            Le  disposizioni  contenute  nei  due precedenti commi si
          applicano   dal   1  gennaio  1974  se  e'  stato  adottato
          costantemente  uno dei metodi di valutazione di cui al nono
          comma.
            Se   per  effetto  dell'applicazione  delle  disposizioni
          contenute  nel  presente  articolo  le  rimanenze risultano
          rivalutate, l'ammontare della rivalutazione concorre per un
          quinto  alla  formazione del reddito di impresa nel periodo
          d'imposta  in  cui le variazioni sono apportate. Il residuo
          importo  concorre  alla  formazione  del  reddito  in quote
          costanti nei quattro periodi di imposta successivi".