Art. 59 (Secondo accesso per la prima notificazione all'imputato non detenuto) 1. Nel caso previsto dall'articolo 157 comma 7 del codice, nella relazione di notificazione e' indicata anche l'ora in cui sono avvenuti gli accessi. In caso di mancanza o inidoneita' delle persone indicate nell'articolo 157 comma 1 del codice, il secondo accesso deve avvenire in uno dei giorni successivi e in orario diverso da quello del primo accesso.