(Norme-art. 59)
                               Art. 59 
(Secondo  accesso  per  la  prima  notificazione   all'imputato   non
                              detenuto) 
  1. Nel caso previsto dall'articolo 157 comma 7  del  codice,  nella
relazione di notificazione  e'  indicata  anche  l'ora  in  cui  sono
avvenuti gli accessi. In caso di mancanza o inidoneita' delle persone
indicate nell'articolo 157 comma 1 del  codice,  il  secondo  accesso
deve avvenire in uno dei giorni successivi e  in  orario  diverso  da
quello del primo accesso.