(Regolamento di polizia mortuaria- art. 59)
                              Art. 59. 
  1. Nell'area di cui all'art. 58 non deve essere calcolato lo spazio
eventualmente riservato: 
    a) alla  costruzione  di  manufatti  destinati  alla  tumulazione
oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o  di
sepolture private; 
    b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio; 
    c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa  la  cappella,
adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e  degli
addetti al cimitero; 
    d) a qualsiasi altra finalita' diversa dalla inumazione.