Art. 59.
      (Violazioni in materia di prelievo di corresponsabilita' sui
                                cereali)
  1.  All'articolo  63 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, al comma
1, dopo le parole: "decreto del  Ministro  dell'agricoltura  e  delle
foreste 13 giugno 1989, n. 242," e ai commi 2, 3 e 5, dopo le parole:
"decreto ministeriale di cui al comma 1," sono inserite le parole: "e
successive modificazioni ed integrazioni,".
 
          Note all'art. 59:
            -  La legge 29 dicembre 1990, n. 428, e' stata pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 12 gennaio 1991.  L'art.
          63 recitava:
            "Art.   63   (Violazioni   in   materia  di  prelievo  di
          corresponsabilita' sui cereali). - 1.  I  soggetti  di  cui
          all'art 2 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
          foreste  13  giugno 1989, n. 242, che omettono di acquisire
          in tutto o  in  parte  il  prelievo  di  corresponsabilita'
          dovuto   dal  produttore,  sono  puniti  con  una  sanzione
          amministrativa pecuniaria non inferiore a lire due  milioni
          e  non  superiore  a  lire  venti  milioni,  fermo restando
          l'obbligo di versare l'importo del prelievo non percepito e
          del pagamento dell'indennita' di mora in caso di  ritardato
          versamento.  Alla medesima sanzione soggiacciono i soggetti
          che omettono di adempiere all'obbligo di compilare i moduli
          previsti dal predetto decreto ministeriale.
            2. I soggetti che non ottemperano nei termini  e  con  le
          modalita'  prescritte all'obbligo di inviare agli organi di
          controllo provinciali la modulistica di cui  agli  articoli
          2,  comma  5, e 12 del decreto ministeriale di cui al comma
          1, sono puniti con una sanzione  amministrativa  pecuniaria
          non  inferiore  a  lire  quattro milioni e non superiore al
          lire quaranta milioni.
            3.  I  soggetti   che   acquisiscono   il   prelievo   di
          corresponsabilita'  ed  omettono  di versare l'intera somma
          dovuta o parte di essa  nei  termini  e  con  le  modalita'
          prescritte dal decreto ministeriale di cui al comma 1, sono
          puniti  con  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  non
          inferiore a lire 10 milioni e  non  superiore  a  lire  200
          milioni,   fermo   restando   l'obbligo  di  effettuare  il
          versamento di quanto dovuto ed il pagamento  dell'interesse
          di  mora di cui all'art. 1, punti 5, del regolamento CEE n.
          2712/89 della Commissione del 7 settembre 1989.
            4. Se il versamento di cui al comma  3  viene  effettuato
          entro  il  trentesimo  giorno  da quello della scadenza del
          termine prescritto, la sanzione  amministrativa  pecuniaria
          e' ridotta di quattro volte.
            5.  I  piccoli produttori, di cui all'art. 12 del decreto
          ministeriale di cui al comma 1, che omettono di  pagare  in
          tutto  o  in parte il prelievo di corresponsabilita' per le
          quantita' di cereale eccedenti  il  limite  massimo  di  25
          tonnellate,  sono  puniti  con  una sanzione amministrativa
          pecuniaria non  inferiore  a  lire  cinquecentomila  e  non
          superiore a lire due milioni.
            6.  Per  le sanzioni amministrative previste nel presente
          articolo si applica il disposto dell'art. 4 della legge  23
          dicembre 1986, n. 898.
            7.  Le  sanzioni predette si applicano a decorrere dal 1
          giugno 1991.
            8. Sono fatte  salve  le  sanzioni  penali  eventualmente
          previste dalle disposizioni vigenti ove gli illeciti di cui
          al presente articolo costituiscano reato".