Art. 59. (Violazioni in materia di prelievo di corresponsabilita' sui cereali) 1. All'articolo 63 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, al comma 1, dopo le parole: "decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 13 giugno 1989, n. 242," e ai commi 2, 3 e 5, dopo le parole: "decreto ministeriale di cui al comma 1," sono inserite le parole: "e successive modificazioni ed integrazioni,".
Note all'art. 59: - La legge 29 dicembre 1990, n. 428, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 12 gennaio 1991. L'art. 63 recitava: "Art. 63 (Violazioni in materia di prelievo di corresponsabilita' sui cereali). - 1. I soggetti di cui all'art 2 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 13 giugno 1989, n. 242, che omettono di acquisire in tutto o in parte il prelievo di corresponsabilita' dovuto dal produttore, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire due milioni e non superiore a lire venti milioni, fermo restando l'obbligo di versare l'importo del prelievo non percepito e del pagamento dell'indennita' di mora in caso di ritardato versamento. Alla medesima sanzione soggiacciono i soggetti che omettono di adempiere all'obbligo di compilare i moduli previsti dal predetto decreto ministeriale. 2. I soggetti che non ottemperano nei termini e con le modalita' prescritte all'obbligo di inviare agli organi di controllo provinciali la modulistica di cui agli articoli 2, comma 5, e 12 del decreto ministeriale di cui al comma 1, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire quattro milioni e non superiore al lire quaranta milioni. 3. I soggetti che acquisiscono il prelievo di corresponsabilita' ed omettono di versare l'intera somma dovuta o parte di essa nei termini e con le modalita' prescritte dal decreto ministeriale di cui al comma 1, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 10 milioni e non superiore a lire 200 milioni, fermo restando l'obbligo di effettuare il versamento di quanto dovuto ed il pagamento dell'interesse di mora di cui all'art. 1, punti 5, del regolamento CEE n. 2712/89 della Commissione del 7 settembre 1989. 4. Se il versamento di cui al comma 3 viene effettuato entro il trentesimo giorno da quello della scadenza del termine prescritto, la sanzione amministrativa pecuniaria e' ridotta di quattro volte. 5. I piccoli produttori, di cui all'art. 12 del decreto ministeriale di cui al comma 1, che omettono di pagare in tutto o in parte il prelievo di corresponsabilita' per le quantita' di cereale eccedenti il limite massimo di 25 tonnellate, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire cinquecentomila e non superiore a lire due milioni. 6. Per le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applica il disposto dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898. 7. Le sanzioni predette si applicano a decorrere dal 1 giugno 1991. 8. Sono fatte salve le sanzioni penali eventualmente previste dalle disposizioni vigenti ove gli illeciti di cui al presente articolo costituiscano reato".