Art. 59.
                  Rimborsi a soggetti non residenti
                    e controlli all'esportazione
  1.  Le  disposizioni dell'articolo 38-ter, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633  (a),  si
applicano anche ai soggetti, ivi indicati, che effettuano prestazioni
di trasporto intracomunitario nonche' relative prestazioni accessorie
per  le  quali  l'imposta  e'  dovuta  dal committente, residente nel
territorio dello Stato, a norma dell'articolo 44,  comma  2,  lettera
b), del presente decreto.
  2.  All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n.
746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984,  n.
17   (b),   il   primo   periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "La
dichiarazione di cui alla lettera  b)  deve  essere  redatta  in  tre
esemplari,  dei  quali,  dopo  l'accertamento della conformita' degli
stessi e l'apposizione  del  timbro  a  calendario,  uno  e'  inviato
dall'ufficio  alla  direzione compartimentale delle dogane competente
per territorio  e  un  altro  viene  consegnato  al  dichiarante;  le
modalita'  di  accertamento  e  di  verifica,  saranno  stabilite con
decreto del Ministro delle finanze.".
   (a) Per il testo dell'art. 38-ter del D.P.R. n. 633/1972, si  veda
la nota (a) all'art. 51.
   (b)  Il  testo  dell'art.  1  del  D.L.  29 dicembre 1983, n. 746,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984,  n.  17,
recante:  "Disposizioni  urgenti  in  materia  di  imposta sul valore
aggiunto", cosi' come modificato, da ultimo, dal  presente  articolo,
e' il seguente:
   Art. 1 - 1. Le disposizioni di cui alla lettera c) del primo comma
e  al secondo comma dell'art. 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, si applicano a condizione:
     a)   che   l'ammontare   dei   corrispettivi   delle    cessioni
all'esportazione  di  cui alle lettere a ) e b) dello stesso articolo
effettuate, registrate nell'anno precedente sia superiore al dieci pr
cento del volume d'affari determinato  a  norma  dell'art.  20  dello
stesso  decreto  ma  senza  tenere  conto  delle  cessioni di beni in
transito o depositati nei luoghi soggetti  a  vigilanza  doganale.  I
contribuenti,  ad  eccezione di quelli che hanno iniziato l'attivita'
da un periodo inferiore a dodici mesi,  hanno  facolta'  di  assumere
come   ammontare   di   riferimento,  in  ciascun  mese,  quello  dei
corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti, se
il relativo ammontare superi la predetta percentuale  del  volume  di
affari, come sopra determinato, dello stesso periodo di riferimento;
     b)  che  i  dati  di  cui  alla  precedente lettera risultino da
apposita dichiarazione redatta in conformita'  al  modello  approvato
con  decreto del Ministro delle finanze. La dichiarazione deve essere
presentata al competente ufficio  dell'imposta  sul  valore  aggiunto
entro  il  31  gennaio  ovvero  oltre  tale  data,  ma  anteriormente
all'effettuazione   della   prima    operazione    senza    pagamento
dell'imposta.  Per  i  contribuenti  che  assumono  come ammontare di
riferimento quello dei corrispettivi  delle  esportazioni  fatte  nei
dodici  mesi  precedenti  la  dichiarazione ha effetto, sempre che ne
permangano i presupposti, per un triennio solare e, qualora  non  sia
revocata,  si  estende di triennio in triennio; la revoca deve essere
comunicata all'ufficio entro  il  31  gennaio  successivo  a  ciascun
triennio;
     c)  che  l'intento  di  avvalersi  della  facolta' di effettuare
acquisti o importazioni senza applicazione delle imposta  risulti  da
apposita  dichiarazione,  redatta in conformita' al modello approvato
con decreto del Ministro delle finanze, contenente l'indicazione  del
numero   di   partita   IVA  del  dichiarante  nonche'  l'indicazione
dell'ufficio competente nei suoi confronti, consegnata o  spedita  al
fornitore   o   prestatore,   ovvero   presentata  in  dogana,  prima
dell'effettuazione della operazione; la dichiarazione puo' riguardare
anche piu' operazioni tra le stesse parti.
   2. (( La dichiarazione di  cui  alla  lettera  (  b)  deve  essere
redatta  in  tre  esemplari,  dei  quali,  dopo  l'accertamento della
conformita' degli stessi e l'apposizione del timbo a calendario,  uno
e'  inviato  dall'ufficio alla direzione compartimentale delle dogane
competente per territorio e un altro viene consegnato al dichiarante;
le modalita' di accertamento e di  verifica,  saranno  stabilite  con
decreto  del  Ministro delle finanze. )) La dichiarazione di cui alla
lettera   c),   redatta   in   duplice   esemplare,    deve    essere
progressivamente   numerata   dal   dichiarante  e  dal  fornitore  o
prestatore, annotata entro i quindici giorni successivi a  quello  di
emissione o ricevimento in apposito registro tenuto a norma dell'art.
39  del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e
conservata  a  norma  dello  stesso  articolo;  gli   estremi   della
dichiarazione  devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad
essa.
   3. I contribuenti che si avvalgono della facolta' di acquistare  o
importare  beni  e  servizi senza pagamento dell'imposta ai sensi del
primo comma devono annotare, in ciascun mese,  nei  registri  di  cui
agli  artt.  23,  24  o al secondo comma dell'art. 39 del decreto ivi
indicato ovvero nel registro di cui al precedente comma,  l'ammontare
di riferimento delle esportazioni utilizzabile all'inizio del secondo
mese   precedente   e   quello  degli  acquisti  effettuati  e  delle
importazioni fatte nel medesimo mese senza pagamento dell'imposta  ai
sensi  dell'articolo  8,  lettera c), dello stesso decreto risultante
dalle relative fatture e bollette doganali. Gli  stessi  contribuenti
devono  inviare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto entro il
15 settembre e in allegato alla dichiarazione annuale,  un  prospetto
delle  annotazioni  eseguite  rispettivamente nel primo e nel secondo
semestre solare redatto  in  conformita'  al  modello  approvato  con
decrerto del Ministro delle finanze.
   4. I contribuenti indicati nel comma precedente e quelli che hanno
effettuato  le operazioni senza pagamento dell'imposta devono in ogni
caso, a partire dalla dichiarazione relativa all'anno 1984,  allegare
alla  dichiarazione  annuale l'elenco rispettivamente dei fornitori e
dei clienti con i quali le operazioni stesse sono state effettuate".