Allegato 3 SEGNO DISTINTIVO DEGLI AUTOVEICOLI E DEI RIMORCHI IN CIRCOLAZIONE INTERNAZIONALE 1. Il segno distintivo previsto all'articolo 37 della Convenzione deve essere composto da una a tre lettere in caratteri latini maiuscoli. Le lettere avranno un'altezza minima di 0,08 m (3,1 pollici) ed i loro tratti uno spessore di almeno 0,01 m (0,4 pollici). Le lettere saranno dipinte in nero su di un fondo bianco a forma di ellisse, il cui asse maggiore e' orizzontale. 2. Quando il segno distintivo prevede soltanto una lettera, l'asse maggiore dell'ellisse puo' essere verticale. 3. Il segno distintivo non deve essere incorporato nel numero di immatricolazione, ne' apposto in modo tale da creare confusione con quest'ultimo o nuocere alla sua leggibilita'. 4. Sui motocicli e sui loro rimorchi, le dimensioni degli assi dell'ellisse saranno di almeno 0,175 m. (6,9 pollici) e 0,115 m (4,5 pollici). Sugli altri autoveicoli e sui loro rimorchi, le dimensioni degli assi dell'ellisse saranno di almeno: a) 0,24 m (9,4 pollici) e 0,145 m (5,7 pollici) se il segno distintivo reca tre lettere; b) 0,175 m (6,9 pollici) e 0,115 m (4,5 pollici) se il segno distintivo reca meno di tre lettere; 5. Le disposizioni del paragrafo 3 dell'allegato 2 si applicano all'apposizione del segno distintivo sui veicoli.