(Convenzione - Allegato 3)
 
 
Allegato 3 
SEGNO DISTINTIVO DEGLI AUTOVEICOLI E DEI RIMORCHI IN CIRCOLAZIONE 
INTERNAZIONALE 
1. Il segno distintivo previsto  all'articolo  37  della  Convenzione
deve essere composto  da  una  a  tre  lettere  in  caratteri  latini
maiuscoli. Le lettere  avranno  un'altezza  minima  di  0,08  m  (3,1
pollici) ed i  loro  tratti  uno  spessore  di  almeno  0,01  m  (0,4
pollici). Le lettere saranno dipinte in nero su di un fondo bianco  a
forma di ellisse, il cui asse maggiore e' orizzontale. 
2. Quando il segno distintivo prevede soltanto  una  lettera,  l'asse
maggiore dell'ellisse puo' essere verticale. 
3. Il segno distintivo non deve  essere  incorporato  nel  numero  di
immatricolazione, ne' apposto in modo tale da creare  confusione  con
quest'ultimo o nuocere alla sua leggibilita'. 
4. Sui motocicli e  sui  loro  rimorchi,  le  dimensioni  degli  assi
dell'ellisse saranno di almeno 0,175 m. (6,9 pollici) e 0,115 m  (4,5
pollici). Sugli altri autoveicoli e sui loro rimorchi, le  dimensioni
degli assi dell'ellisse saranno di almeno: 
a) 0,24 m  (9,4  pollici)  e  0,145  m  (5,7  pollici)  se  il  segno
distintivo reca tre lettere; 
b) 0,175 m (6,9  pollici)  e  0,115  m  (4,5  pollici)  se  il  segno
distintivo reca meno di tre lettere; 
5. Le disposizioni del  paragrafo  3  dell'allegato  2  si  applicano
all'apposizione del segno distintivo sui veicoli.