Art. 59-bis (a) (b) (( Impugnazione delle sanzioni disciplinari )) (( 1. Se i contratti collettivi nazionali non hanno istituito apposite procedure di conciliazione e arbitrato, le sanzioni disciplinari possono essere impugnate dal lavoratore davanti al collegio di conciliazione di cui all'articolo 69-bis, con le modalita' e con gli effetti di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c). )) (a) Articolo aggiunto dall'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. (b) Si veda l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. (c) La legge 20 maggio 1970, n. 300, contiene: "Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento." Per il testo del relativo art. 7, si veda la nota (c) all'art. 59.