Art. 59-bis (a) (b)
           (( Impugnazione delle sanzioni disciplinari ))
((  1.  Se  i  contratti  collettivi  nazionali  non  hanno istituito
apposite  procedure  di  conciliazione  e  arbitrato,   le   sanzioni
disciplinari  possono  essere  impugnate  dal  lavoratore  davanti al
collegio  di  conciliazione  di  cui  all'articolo  69-bis,  con   le
modalita' e con gli effetti di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della
legge 20 maggio 1970, n. 300 (c). ))
  (a) Articolo aggiunto dall'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80.
  (b)  Si  veda  l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80.
  (c) La legge 20 maggio 1970, n. 300, contiene: "Norme sulla  tutela
della  liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e
dell'attivita'  sindacale  nei  luoghi  di   lavoro   e   norme   sul
collocamento."  Per il testo del relativo art. 7, si veda la nota (c)
all'art. 59.