Art. 59
                       Sanzioni amministrative
  1.  Il datore di lavoro e' punito con la sanzione amministrativa da
lire un milione a lire sei milioni per violazione dell'articolo 14.
  2. Il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto sono puniti con
la sanzione amministrativa da lire un milione a lire sei milioni  per
violazione dell'articolo 4, comma 4.