(( Art. 59 ter 
 
            Semplificazione nella navigazione da diporto 
 
  1. Al codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n.  171,
nel capo II del  titolo  III,  dopo  l'articolo  49  e'  aggiunto  il
seguente: 
  «Art. 49-bis (Noleggio occasionale). - 1. Al fine di incentivare la
nautica da diporto e il turismo nautico, il titolare persona  fisica,
ovvero  l'utilizzatore  a  titolo  di   locazione   finanziaria,   di
imbarcazioni e navi da diporto di cui all'articolo 3, comma  1,  puo'
effettuare,  in  forma  occasionale,  attivita'  di  noleggio   della
predetta  unita'.  Tale  forma  di  noleggio  non   costituisce   uso
commerciale dell'unita'. 
  2. Il comando e la condotta dell'imbarcazione  da  diporto  possono
essere assunti dal titolare, dall'utilizzatore a titolo di  locazione
finanziaria dell'imbarcazione ovvero  attraverso  l'utilizzazione  di
altro personale, con il solo requisito  del  possesso  della  patente
nautica di cui all'articolo 39 del presente codice,  in  deroga  alle
disposizioni  recanti  l'istituzione  e  la  disciplina  dei   titoli
professionali del diporto. Nel caso di  navi  da  diporto,  in  luogo
della patente nautica, il conduttore deve  essere  munito  di  titolo
professionale del diporto. Qualora sia utilizzato personale  diverso,
le relative prestazioni  di  lavoro  si  intendono  comprese  tra  le
prestazioni occasionali di tipo accessorio di  cui  all'articolo  70,
comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e ad esse
si applicano le  disposizioni  di  cui  all'articolo  72  del  citato
decreto legislativo n. 276 del 2003. 
  3.  Ferme  restando  le  previsioni  di  cui  al  presente  titolo,
l'effettuazione  del  noleggio  e'  subordinata  esclusivamente  alla
previa comunicazione, da effettuare mediante  modalita'  telematiche,
all'Agenzia   delle   entrate   e   alla   Capitaneria    di    porto
territorialmente competente, nonche' all'Inps ed all'Inail, nel  caso
di impiego di personale ai sensi dell'ultimo  periodo  del  comma  2.
L'effettuazione  del  servizio   di   noleggio   in   assenza   della
comunicazione alla Capitaneria di porto comporta l'applicazione della
sanzione di cui all'articolo 55, comma 1, del presente codice, mentre
la mancata comunicazione all'Inps o all'Inail comporta l'applicazione
delle sanzioni di cui all'articolo 3, comma 3, del  decreto-legge  22
febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla  legge  23
aprile 2002, n. 73. 
  4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  ed  il
Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  sono  definite  le
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3. 
  5. I proventi derivanti dall'attivita' di noleggio di cui al  comma
1 sono assoggettati,  a  richiesta  del  percipiente,  sempreche'  di
importo non superiore a 30.000 euro annui, a  un'imposta  sostitutiva
delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella  misura
del 20 per cento, con esclusione della detraibilita' o  deducibilita'
dei costi e delle spese sostenute relative all'attivita' di noleggio.
L'imposta sostitutiva e' versata entro il termine  stabilito  per  il
versamento a saldo dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche.
L'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone  fisiche  e'
calcolato senza tenere conto delle disposizioni di  cui  al  presente
comma. Per la  liquidazione,  l'accertamento,  la  riscossione  e  il
contenzioso riguardanti l'imposta  sostitutiva  di  cui  al  presente
comma si applicano  le  disposizioni  previste  per  le  imposte  sui
redditi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  entrate
sono  stabilite  modalita'  semplificate  di  documentazione   e   di
dichiarazione dei  predetti  proventi,  le  modalita'  di  versamento
dell'imposta sostitutiva, nonche' ogni altra  disposizione  utile  ai
fini dell'attuazione del presente  comma.  La  mancata  comunicazione
all'Agenzia delle  entrate  prevista  dal  comma  3,  primo  periodo,
preclude la possibilita' di fruire del regime tributario  sostitutivo
di cui al presente comma, ovvero comporta la decadenza  dal  medesimo
regime». ))