Art. 59 
 
 
                      Procedimento disciplinare 
 
  1. Il procedimento disciplinare e' regolato dai  seguenti  principi
fondamentali: 
    a) qualora il consiglio distrettuale  di  disciplina  approvi  il
capo d'incolpazione, ne da' comunicazione all'incolpato e al pubblico
ministero a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; 
    b) la comunicazione diretta all'incolpato contiene: 
      1) il capo d'incolpazione con l'enunciazione: 
        1.1)  delle   generalita'   dell'incolpato   e   del   numero
cronologico attribuito al procedimento; 
        1.2) dell'addebito, con l'indicazione delle norme violate; se
gli addebiti sono piu' di uno  gli  stessi  sono  contraddistinti  da
lettere o da numeri; 
        1.3) della data  della  delibera  di  approvazione  del  capo
d'incolpazione; 
      2) l'avviso che l'incolpato, nel termine di  venti  giorni  dal
ricevimento  della  stessa,  ha  diritto  di  accedere  ai  documenti
contenuti nel fascicolo, prendendone  visione  ed  estraendone  copia
integrale;  ha  facolta'  di  depositare  memorie,  documenti  e   di
comparire avanti al  consigliere  istruttore,  con  l'assistenza  del
difensore eventualmente nominato, per essere sentito  ed  esporre  le
proprie difese. La data per l'interrogatorio e' fissata  subito  dopo
la scadenza  del  termine  concesso  per  il  compimento  degli  atti
difensivi ed e' indicata nella comunicazione; 
    c) decorso il termine  concesso  per  il  compimento  degli  atti
difensivi, il consigliere istruttore, qualora, per il contenuto delle
difese, non ritenga di proporre l'archiviazione, chiede al  consiglio
distrettuale di  disciplina  di  disporre  la  citazione  a  giudizio
dell'incolpato; 
    d) la citazione  a  giudizio  deve  essere  notificata,  a  mezzo
dell'ufficiale giudiziario, almeno trenta giorni liberi  prima  della
data di comparizione all'incolpato e al pubblico ministero, il  quale
ha facolta' di presenziare all'udienza dibattimentale.  La  citazione
contiene: 
      1) le generalita' dell'incolpato; 
      2) l'enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, con
le indicazioni delle norme violate; se gli addebiti sono piu' di  uno
essi sono contraddistinti da lettere o da numeri; 
      3)  l'indicazione  del  luogo,  del  giorno  e  dell'ora  della
comparizione avanti il consiglio distrettuale di  disciplina  per  il
dibattimento,  con  l'avvertimento  che   l'incolpato   puo'   essere
assistito da un difensore e che, in caso di mancata comparizione, non
dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilita' a comparire,
si procedera' in sua assenza; 
      4) l'avviso che l'incolpato ha diritto di produrre documenti  e
di indicare testimoni, con l'enunciazione sommaria delle  circostanze
sulle quali essi dovranno essere sentiti. Questi atti  devono  essere
compiuti entro il termine di sette giorni prima  della  data  fissata
per il dibattimento; 
      5) l'elenco dei testimoni  che  il  consiglio  distrettuale  di
disciplina intende ascoltare; 
      6) la data e la sottoscrizione del presidente e del segretario; 
    e) nel corso del dibattimento l'incolpato ha diritto di  produrre
documenti, di interrogare o far  interrogare  testimoni,  di  rendere
dichiarazioni e,  ove  lo  chieda  o  vi  acconsenta,  di  sottoporsi
all'esame del consiglio distrettuale di  disciplina;  l'incolpato  ha
diritto ad avere la parola per ultimo; 
    f) nel  dibattimento  il  consiglio  distrettuale  di  disciplina
acquisisce i documenti prodotti  dall'incolpato;  provvede  all'esame
dei testimoni e, subito dopo,  all'esame  dell'incolpato  che  ne  ha
fatto richiesta o che vi ha acconsentito;  procede,  d'ufficio  o  su
istanza di parte, all'ammissione e all'acquisizione di ogni eventuale
ulteriore prova necessaria o utile per l'accertamento dei fatti; 
    g) le dichiarazioni e i documenti provenienti dall'incolpato, gli
atti formati e i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria
e del dibattimento sono utilizzabili per la decisione. Gli esposti  e
le segnalazioni inerenti alla notizia di illecito  disciplinare  e  i
verbali   di   dichiarazioni   testimoniali   redatti    nel    corso
dell'istruttoria, che non sono stati confermati per qualsiasi  motivo
in dibattimento, sono utilizzabili per la decisione, ove  la  persona
dalla quale provengono sia stata citata per il dibattimento; 
    h) terminato  il  dibattimento,  il  presidente  ne  dichiara  la
chiusura  e  da'  la  parola  al  pubblico  ministero,  se  presente,
all'incolpato e al suo difensore, per la discussione, che  si  svolge
nell'ordine di cui  alla  presente  lettera;  l'incolpato  e  il  suo
difensore hanno in ogni caso la parola per ultimi; 
    i)  conclusa  la  discussione,  il  consiglio   distrettuale   di
disciplina delibera il provvedimento a maggioranza, senza la presenza
del  pubblico  ministero,  dell'incolpato  e   del   suo   difensore,
procedendo alla votazione sui temi indicati dal presidente;  in  caso
di parita', prevale il voto di quest'ultimo; 
    l) e' data immediata  lettura  alle  parti  del  dispositivo  del
provvedimento.  Il  dispositivo  contiene  anche  l'indicazione   del
termine per l'impugnazione; 
    m) la motivazione del provvedimento deve essere depositata  entro
il  termine  di  trenta  giorni,   decorrente   dalla   lettura   del
dispositivo;  copia  integrale  del   provvedimento   e'   notificata
all'incolpato, al consiglio dell'ordine presso il  quale  l'incolpato
e' iscritto, al pubblico ministero e al  procuratore  generale  della
Repubblica presso la corte d'appello del distretto  ove  ha  sede  il
consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso il  provvedimento.
Nel caso di decisioni complesse, il termine  per  il  deposito  della
motivazione puo' essere aumentato fino al doppio,  con  provvedimento
inserito nel dispositivo della decisione; 
    n) per quanto  non  specificatamente  disciplinato  dal  presente
comma, si applicano le norme  del  codice  di  procedura  penale,  se
compatibili.