Art. 59 
 
 
               Riconoscimento contrattuale del bail-in 
 
  1. Quando una passivita' soggetta a bail-in a  norma  dell'articolo
49 e' disciplinata dal diritto di uno Stato terzo, i soggetti di  cui
all'articolo 2 includono nel contratto una clausola mediante la quale
il creditore riconosce che  la  passivita'  e'  assoggettabile  a  un
eventuale bail-in disposto dalla Banca d'Italia e accetta di  subirne
gli effetti. La clausola  si  considera  in  ogni  caso  inserita  di
diritto nel contratto, anche in  sostituzione  di  clausole  difformi
eventualmente  apposte  dalle  parti,  senza  che  sia  dovuto  alcun
indennizzo per la sua mancata previsione. 
  2. Il comma 1 si applica  alle  passivita'  contratte  dopo  il  1°
gennaio 2016. 
  3. La Banca d'Italia puo'  chiedere  all'emittente  di  fornire  un
parere  legale  relativo  all'applicabilita'  e  all'efficacia  della
clausola contrattuale inserita. 
  4. L'obbligo previsto al comma 1 non si applica se,  in  base  alla
legislazione dello Stato terzo o a un  trattato  concluso  con  esso,
risulta che il bail-in disposto dalla Banca d'Italia produce  i  suoi
effetti sulle passivita' indicate al comma 1. 
  5. Il bail-in e' comunque disposto e determina i  suoi  effetti  in
via definitiva in relazione ai soggetti di cui all'articolo  2  anche
in caso di assenza o inefficacia della clausola prevista dal comma 1.