Art. 59
Contratti di fiume
1. Al capo II del titolo II della parte terza del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 68 e' aggiunto il
seguente:
«Art. 68-bis (Contratti di fiume). - 1. I contratti di fiume
concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di
pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino
idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e
negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle
risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali,
unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo
sviluppo locale di tali aree».