Art. 59 
 
                      (Scelta delle procedure) 
 
  1. Nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni  appaltanti
utilizzano le procedure aperte o ristrette, previa  pubblicazione  di
un bando o  avviso  di  indizione  di  gara.  Esse  possono  altresi'
utilizzare il partenariato  per  l'innovazione  quando  sussistono  i
presupposti previsti dall'articolo 65, la procedura  competitiva  con
negoziazione e il dialogo competitivo quando sussistono i presupposti
previsti  dal  comma  2  e  la  procedura  negoziata   senza   previa
pubblicazione di un bando di gara  quando  sussistono  i  presupposti
previsti dall'articolo  63.  Gli  appalti  relativi  ai  lavori  sono
affidati, ponendo a base  di  gara  il  progetto  esecutivo,  il  cui
contenuto, come definito dall'articolo 23,  comma  8,  garantisce  la
rispondenza dell'opera ai requisiti di qualita' predeterminati  e  il
rispetto dei tempi e  dei  costi  previsti.  E'  vietato  il  ricorso
all'affidamento congiunto della progettazione  e  dell'esecuzione  di
lavori ad esclusione dei casi di affidamento a  contraente  generale,
finanza  di  progetto,  affidamento  in   concessione,   partenariato
pubblico privato, contratto di disponibilita'. 
  2.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  utilizzano  la   procedura
competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo nelle  seguenti
ipotesi: 
  a) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi
in presenza di una o piu' delle seguenti condizioni: 
  1) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice  perseguite  con
l'appalto non possono essere  soddisfatte  senza  adottare  soluzioni
immediatamente disponibili; 
  2) implicano progettazione o soluzioni innovative; 
  3)  l'appalto  non  puo'  essere   aggiudicato   senza   preventive
negoziazioni a causa di circostanze  particolari  in  relazione  alla
natura,  complessita'  o   impostazione   finanziaria   e   giuridica
dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi; 
  4)  le  specifiche  tecniche  non  possono  essere  stabilite   con
sufficiente  precisione   dall'amministrazione   aggiudicatrice   con
riferimento  a  una  norma,  una  valutazione  tecnica  europea,  una
specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei  punti
da 2 a 5 dell'allegato XIII; 
  b) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi
per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono  state
presentate soltanto  offerte  irregolari  o  inammissibili  ai  sensi
rispettivamente  dei  commi  3  e   4.   In   tali   situazioni,   le
amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un  bando
di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli
offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90
che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno  presentato
offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto. 
  3. Sono considerate irregolari le offerte  non  conformi  a  quanto
prescritto nei documenti di gara. 
  4. Sono considerate inammissibili le offerte: 
  a) che  sono  state  presentate  in  ritardo  rispetto  ai  termini
indicati nel bando o nell'avviso con cui si indice la gara; 
  b) in relazione alle  quali  la  commissione  giudicatrice  ritenga
sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica
per reati di corruzione o fenomeni collusivi; 
  c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha  giudicato  anormalmente
basse; 
  d) che non hanno la qualificazione necessaria; 
  e)  il  cui  prezzo  supera  l'importo  posto  dall'amministrazione
aggiudicatrice  a  base  di  gara,  stabilito  e  documentato   prima
dell'avvio della procedura di appalto. 
  5. La gara e' indetta mediante un bando di  gara  redatto  a  norma
dell'articolo 71. Nel caso in cui l'appalto sia aggiudicato  mediante
procedura ristretta o  procedura  competitiva  con  negoziazione,  le
amministrazioni  aggiudicatrici  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
lettera c), possono, in deroga al primo periodo del  presente  comma,
utilizzare un avviso di preinformazione secondo quanto  previsto  dai
commi 2 e 3 dell'articolo 70. Se  la  gara  e'  indetta  mediante  un
avviso  di  preinformazione,  gli  operatori  economici   che   hanno
manifestato  interesse  in  seguito  alla  pubblicazione  dell'avviso
stesso, sono successivamente invitati  a  confermarlo  per  iscritto,
mediante un invito a confermare interesse,  secondo  quanto  previsto
dall'articolo 75.