Art. 59 
 
                      Modifiche all'articolo 76 
               del decreto legislativo n. 82 del 2005 
 
  1. All'articolo 76, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005
le parole: «tra le pubbliche amministrazioni» sono soppresse. 
  2. Dopo l'articolo 76 del decreto legislativo n.  82  del  2005  e'
inserito il seguente: 
  «Art.  76-bis  (Costi  del  SPC).  -  1.  I  costi  relativi   alle
infrastrutture nazionali per l'interoperabilita' sono  a  carico  dei
fornitori,  per  i  servizi  da  essi   direttamente   utilizzati   e
proporzionalmente agli importi dei relativi contratti di fornitura  e
una quota di tali costi e' a carico delle  pubbliche  amministrazioni
relativamente ai servizi da esse utilizzati.  L'eventuale  parte  del
contributo di cui all'articolo 18, comma 3, del  decreto  legislativo
1° dicembre 2009, n. 177, che eccede la copertura dei costi diretti e
indiretti,  comprensivi   di   rimborsi   per   eventuali   attivita'
specificamente richieste dalla  Consip  ad  AgID  in  relazione  alle
singole procedure, sostenuti dalla stessa Consip per le attivita'  di
centrale di committenza di cui all'articolo 4,  comma  3-quater,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' destinata a parziale  copertura
della quota dei costi relativi alle infrastrutture nazionali  gestite
da AgID.». 
 
          Note all'art. 59: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  76  del  citato
          decreto legislativo n. 82 del  2005,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              « Art. 76 Scambio di documenti informatici  nell'ambito
          del Sistema pubblico di connettivita' 
              1. Gli scambi di documenti informatici nell'ambito  del
          SPC, realizzati attraverso la  cooperazione  applicativa  e
          nel rispetto delle relative procedure e regole tecniche  di
          sicurezza, costituiscono invio documentale valido  ad  ogni
          effetto di legge.».