Art. 59 Coordinamento degli adempimenti amministrativi 1. Il Ministero e' l'autorita' preposta, ai sensi dell'articolo 146 del regolamento (UE) n. 1308/2013, al coordinamento degli adempimenti amministrativi relativi alle imprese di produzione e trasformazione di uva e di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, al citato regolamento. 2. Nell'ambito del SIAN sono inserite tutte le dichiarazioni, informazioni, comunicazioni, autocertificazioni, registri, dati e relativi aggiornamenti che le imprese di cui al comma 1 sono tenute a fornire in adempimento della normativa vigente, compresa quella relativa alla produzione di vino biologico, nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti, anche privati, cui sono attribuite funzioni di interesse pubblico, compresi i laboratori di analisi, le strutture autorizzate al controllo dei vini a DOP e IGP, i consorzi e le commissioni di degustazione dei vini a DOP, al fine di consentire alle imprese di effettuare le attivita' assentite.
Note all'art. 59: - Si riporta il testo dell'art. 146 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 20 dicembre 2013, n. L 347: «Art. 146 - (Autorita' nazionali competenti nel settore vitivinicolo). 1. Fatte salve eventuali altre disposizioni del presente regolamento relative alla designazione delle autorita' nazionali competenti, gli Stati membri designano una o piu' autorita' incaricate di controllare l'osservanza delle norme dell'Unione nel settore vitivinicolo. Essi designano in particolare i laboratori autorizzati a eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo. I laboratori designati soddisfano i requisiti generali per il funzionamento dei laboratori di prova contenuti nella norma ISO/IEC 17025. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo delle autorita' e dei laboratori di cui al paragrafo 1. La Commissione rende pubbliche tali informazioni e le aggiorna periodicamente.».