Art. 59 
 
 
                         (Transfer pricing) 
 
  1. All'articolo 110, del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  "7. I componenti del reddito derivanti da operazioni  con  societa'
non  residenti  nel  territorio  dello  Stato,  che  direttamente   o
indirettamente controllano l'impresa,  ne  sono  controllate  o  sono
controllate dalla  stessa  societa'  che  controlla  l'impresa,  sono
determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero
stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti  in  condizioni  di
libera concorrenza e in circostanze  comparabili,  se  ne  deriva  un
aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se  ne
deriva una diminuzione del  reddito,  secondo  le  modalita'  e  alle
condizioni di cui all'articolo 31-quater del decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con decreto del  Ministro
dell'economia e delle finanze, possono essere determinate, sulla base
delle  migliori  pratiche  internazionali,   le   linee   guida   per
l'applicazione del presente comma.". 
  2.  Dopo  l'articolo  31-ter  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e' inserito il seguente: 
  "Articolo 31-quater: 1. La rettifica in diminuzione del reddito  di
cui all'articolo 110, comma 7, secondo periodo, del testo unico delle
imposte sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, puo' essere riconosciuta: 
  a) in esecuzione degli accordi conclusi con le autorita' competenti
degli Stati esteri a  seguito  delle  procedure  amichevoli  previste
dalle convenzioni internazionali contro  le  doppie  imposizioni  sui
redditi o dalla Convenzione 90/436/CE del 23 luglio 1990; 
  b) a conclusione dei controlli effettuati nell'ambito di  attivita'
di cooperazione internazionale i  cui  esiti  siano  condivisi  dagli
Stati partecipanti; 
  c) a seguito di istanza da parte del  contribuente  da  presentarsi
secondo le modalita' e  i  termini  previsti  con  provvedimento  del
Direttore dell'Agenzia delle entrate, a fronte di  una  rettifica  in
aumento definitiva e conforme  al  principio  di  libera  concorrenza
effettuata da uno Stato con il quale e' in vigore una convenzione per
evitare le doppie imposizioni sui redditi che  consenta  un  adeguato
scambio di informazioni. Resta ferma, in ogni caso, la  facolta'  per
il  contribuente  di   richiedere   l'attivazione   delle   procedure
amichevoli di cui alla lettera a), ove ne ricorrano i presupposti.".