(Allegato-art. 58)
                              Art. 58. 
 
 
Orario di lavoro  del  personale  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo
                              parziale 
 
    1. La prestazione lavorativa in tempo parziale  non  puo'  essere
inferiore al 30% di quella a tempo pieno. 
    2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale puo' essere: 
      a) orizzontale, con orario normale  giornaliero  di  lavoro  in
misura ridotta rispetto al tempo  pieno  e  con  articolazione  della
prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi  (cinque
o sei giorni); 
      b) verticale, con prestazione lavorativa svolta a  tempo  pieno
ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della  settimana,
del mese, dell'anno e con articolazione della prestazione  su  alcuni
giorni della settimana, del mese o di determinati periodi  dell'anno,
in misura tale  da  rispettare  la  media  della  durata  del  lavoro
settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale  preso
in considerazione (settimana, mese o anno); 
      c) misto ossia con combinazione delle  due  modalita'  indicate
nelle lettere a) e b). 
    3.  Il  tipo  di  articolazione  della  prestazione  e   la   sua
distribuzione sono concordati con il dipendente. 
    4. Il personale con rapporto di lavoro a tempo  parziale  al  50%
con orario su due giorni settimanali, puo' recuperare i ritardi ed  i
permessi orari  con  corrispondente  prestazione  lavorativa  in  una
ulteriore giornata concordata preventivamente con  l'amministrazione,
senza effetti di ricaduta sulla regola del  riproporzionamento  degli
istituti contrattuali applicabili.