Art. 59 
 
Modifiche all'articolo 142 del codice  della  giustizia  contabile  -
                             Opposizione 
 
  1. All'articolo 142  del  codice  della  giustizia  contabile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  comma  1,  le  parole  «Avverso  il  decreto  del  giudice
monocratico» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Avverso  i  decreti
emessi ai sensi dell'articolo 141, commi 4, 6 e 7,» e le parole  «nel
termine fissato per il deposito del  conto.»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «nel termine di trenta  giorni  decorrente  dalla  relativa
comunicazione alle parti.»; 
    b) al comma 5, le parole «al pubblico ministero» sono  sostituite
dalle seguenti: «alle parti». 
 
          Note all'art. 59: 
 
              - Si riporta l'articolo 142 del codice della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 142  (Opposizione).  -  1.  Avverso  i  decreti
          emessi ai sensi dell'articolo 141, commi 4, 6 e 7, si  puo'
          proporre opposizione al collegio con ricorso da depositarsi
          nella segreteria della sezione nel termine di trenta giorni
          decorrente dalla relativa comunicazione alle parti. 
                (Omissis). 
                5. La segreteria della sezione comunica il decreto di
          fissazione  dell'udienza  all'opponente  e,  unitamente  al
          ricorso, alle parti.».