Art. 59 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Il fondo  per  la  riduzione  della  pressione  fiscale  di  cui
all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147  e'
incrementato di  5.337,946  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  di
4.381,756 milioni di euro per l'anno 2021, di  4.181,756  milioni  di
euro per l'anno 2022, di 4.180,756 milioni di euro per  l'anno  2023,
di 4.166,516 milioni di euro per l'anno 2024 e di  4.168,136  milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Le  predette  risorse  sono
destinate  al  raggiungimento  degli  obiettivi  programmatici  della
manovra di finanza pubblica. 
  2. Il fondo per  la  compensazione  degli  effetti  finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' incrementato di 26 milioni di
euro per l'anno 2020, 25 milioni di euro per l'anno 2021 e 21 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. 
  3. Agli oneri derivanti dagli articoli 19, 21, 22, 38, 41, 42,  52,
53, 54, 56, 58 e commi 1 e 2 del presente articolo  e  dagli  effetti
derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) e d) del presente
comma, pari a 2.637 milioni di euro  per  l'anno  2019,  a  5.436,296
milioni di euro per l'anno 2020, a  4.493,216  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, a 4.289,976 milioni di euro per l'anno 2022, a 4.290,236
milioni di euro per l'anno 2023, a 4.279,236 milioni di euro annui  a
decorrere dall'anno 2024 che aumentano, ai fini  della  compensazione
degli effetti in termini di indebitamento netto  e  di  fabbisogno  a
5.464,296 milioni di euro per l'anno 2020,  a  4.526,716  milioni  di
euro per l'anno 2021, a 4.319,476 milioni di euro per l'anno 2022,  a
4.319,736 milioni di euro per l'anno 2023 e a  4.287,736  milioni  di
euro annui a decorrere dal 2024, si provvede: 
    a) quanto a 3.089,310 milioni di euro per l'anno 2019 e, in  soli
termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 14,7 milioni  di  euro
per l'anno 2020, mediante riduzione delle dotazioni di  competenza  e
di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa  degli  stati
di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco 1  allegato  al
presente decreto.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato ad accantonare e  a  rendere  indisponibili  le  suddette
somme.  Entro  venti  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  su  proposta  dei  Ministri  competenti,  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, gli accantonamenti  di  spesa
possono  essere  rimodulati  nell'ambito  dei  pertinenti  stati   di
previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei  risparmi
di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della  pubblica
amministrazione.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio; 
    b) quanto a  130  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  mediante
utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato  ai
sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23  dicembre  2000,  n.
388, che, alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  non
sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono  acquisite,
nel predetto limite, definitivamente al bilancio dello Stato; 
    c) quanto  a  90  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  Fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021,
nell'ambito  del  Programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando
quanto a 60 milioni di euro l'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e  quanto  a  30  milioni  di  euro
l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico; 
    d) quanto a 14,1  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 12, comma 18, del decreto-legge 28  settembre  2018,  n.
109; 
    e) quanto a 12 milioni di  euro  per  l'anno  2019,  a  5.426,856
milioni di euro per l'anno 2020, a  4.496,666  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, a 4.293,236 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022
e 2023 e a 4.282,236 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2024, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto  a
35 milioni di euro per l'anno 2019, a 5.452,856 milioni di  euro  per
l'anno 2020, a 4.530,166 milioni di euro per l'anno 2021, a 4.322,736
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e  2023  e  a  4.290,736
milioni  di  euro  annui  a  decorrere   dall'anno   2024,   mediante
corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle
minori spese derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  10,
11, 12, 13, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 38 e 58; 
    f) quanto  a  30  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  mediante
corrispondente utilizzo dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  alla
legge 17 agosto 1957, n. 848. Il  Ministero  degli  affari  esteri  e
della   cooperazione   internazionale   provvede   agli   adempimenti
necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i  termini
dell'accordo  internazionale  concernente   la   determinazione   del
contributo all'organismo delle Nazioni Unite, per un importo  pari  a
30 milioni di euro per l'anno 2019; 
    g) quanto a 12,9 milioni  di  euro,  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente   utilizzo   dell'autorizzazione   di   spesa   recata
dall'articolo 1 comma 150 della legge 23 dicembre  2014,  n.  190  da
imputare alla quota parte del fondo  per  interventi  in  favore  del
settore dell'autotrasporto di cui  all'articolo  1,  lettera  d)  del
decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 6 giugno  2019,
registrato alla Corte dei Conti il 28 giugno 2019 con n. 1-2304,  per
il triennio 2019/2021. 
  4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio. Ove necessario,  previa  richiesta  dell'amministrazione
competente, il Ministero dell'economia e delle finanze puo'  disporre
il ricorso ad anticipazioni di  tesoreria,  la  cui  regolarizzazione
avviene tempestivamente con l'emissione di ordini  di  pagamento  sui
pertinenti capitoli di spesa.