Art. 59. Modalita' ed effetti della valutazione positiva delle attivita' professionali svolte e dei risultati raggiunti da parte del Collegio tecnico 1. La valutazione del Collegio tecnico riguarda tutti i dirigenti e tiene conto: a) della collaborazione interna e livello di partecipazione multi - professionale nell'organizzazione dipartimentale; b) dei risultati conseguiti e delle competenze dimostrate nello svolgimento delle attivita' professionali relative all'incarico affidato; c) dei risultati delle procedure di controllo con particolare riguardo all'appropriatezza e qualita' clinica delle prestazioni, all'orientamento all'utenza, alle certificazioni di qualita' dei servizi; d) dell'efficacia dei modelli organizzativi adottati per il raggiungimento degli obiettivi; e) della capacita' dimostrata nel motivare, guidare e valutare i collaboratori e di generare un clima organizzativo favorevole all'uso ottimale delle risorse, attraverso una equilibrata individuazione dei carichi di lavoro del personale, dei volumi prestazionali nonche' della gestione degli istituti contrattuali; f) della capacita' dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e procedimentali, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei tempi e modalita' nelle procedure di negoziazione del budget in relazione agli obiettivi assegnati nonche' i processi formativi e la selezione del personale; g) della capacita' di promuovere, diffondere, gestire ed implementare linee guida, protocolli e raccomandazioni diagnostico terapeutiche aziendali; h) delle attivita' di ricerca clinica applicata, delle sperimentazioni, delle attivita' di tutoraggio formativo, e nell'ambito dei programmi di formazione permanente aziendale; i) del raggiungimento del minimo di credito formativo di cui alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali; l) del rispetto del codice di comportamento di cui all'art. 54 decreto legislativo n. 165/2001 e del codice di comportamento di amministrazione adottato da ciascuna azienda o ente, tenuto conto anche delle modalita' di gestione delle responsabilita' dirigenziali e dei vincoli derivanti dal rispetto dei codici deontologici nonche' delle direttive aziendali e dei relativi regolamenti; m) delle valutazioni annuali conseguite, in seconda istanza dall'Organismo indipendente di valutazione; n) delle eventuali indicazioni regionali. 2. L'esito positivo della valutazione affidata al Collegio tecnico produce i seguenti effetti: a) per i dirigenti titolari di incarico diverso da quello di base e il cui termine sia scaduto, realizza la condizione per la conferma dell'incarico gia' assegnato o per il conferimento di altro incarico della medesima tipologia di pari o maggior rilievo gestionale, economico e professionale, nel rispetto dell'art. 19 (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa- Criteri e procedure) e dell'art. 20 (Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa- Criteri e procedure). Per i dirigenti neoassunti il cui incarico sia scaduto prima del compimento del quinto anno di servizio tale esito e' finalizzato al progressivo ampliamento degli ambiti dell'incarico di base come previsto all'art. 18, comma 1, par. II, lettera d) (Tipologie d'incarico); b) per i dirigenti neo-assunti, al termine del quinto anno realizza la condizione per il passaggio alla fascia superiore dell'indennita' di esclusivita' e per l'attribuzione di una diversa tipologia d'incarico come previsto dall'art. 18 comma 2, (Tipologie d'incarico); c) per i dirigenti che hanno gia' superato il quindicesimo anno, consente il passaggio alla fascia superiore dell'indennita' di esclusivita' al maturare dell'esperienza professionale richiesta.