Art. 590. 
                         Liberta' sindacali 
  1. Le liberta' sindacali sono disciplinate dagli articoli 54  e  55
del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29  e   successive
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, ivi richiamata,  e
dalle disposizioni dei contratti collettivi di  cui  all'articolo  45
del richiamato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 
  2. Fino alla  stipulazione  dell'apposito  accordo  previsto  dall'
articolo 54 del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29  si
osservano,  in  materia  di  aspettative  e  permessi  sindacali,  le
disposizioni degli articoli 591 e 592. 
 
          Note all'art. 590:
             -  L'art.  54  del  D.  Lgs.  n.  29/1993  demanda  alla
          contrattazione  collettiva  la  determinazione  dei  limiti
          massimi  delle  aspettative  e  dei  permessi sindacali nel
          settore  pubblico  nonche'  la  definizione  dei  tempi   e
          modalita'  per  l'applicazione,  in materia, della legge 20
          maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni.  Lo  stesso
          articolo  detta  inoltre  norme  in materia di ripartizione
          delle aspettative tra le organizzazioni sindacali.
             - Il testo dell'art. 55 del D. Lgs.  n.  29/1993  e'  il
          seguente:   "Art. 55 (Disciplina del rapporto di lavoro). -
          1.   Il   rapporto   di   lavoro   dei   dipendenti   delle
          amministrazioni   pubbliche   e'  disciplinato  secondo  le
          disposizioni dell'art. 2, comi 2, 3 e 4.
             2. La legge 20 maggio 1970,  n.  300,  si  applica  alle
          pubbliche  amministrazioni  a  prescindere  dal  numero dei
          dipendenti".
             - L'art. 45 del  D.  Lgs.  n.  29/1993  detta  norme  in
          materia  di contrattazione nel pubblico impiego prevedendo,
          tra  l'altro,  contratti   collettivi   quando,   contratti
          nazionali di comparto e contratti collettivi decentrati.