(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 591)
                Art. 591. (Art. 134 del Testo Unico) 
                   ATTRAVERSAMENTO E SOTTOPASSAGGI 

 
  Nei  centri  urbani   tutti   coloro   che   manifestano   evidente
impossibilita'  fisica  di   servirsi   dei   sottopassaggi   o   dei
soprapassaggi pedonali possono effettuare l'attraversamento a livello
solo sotto la protezione di un agente del traffico.