Art. 591. 
            Aspettative sindacali e trattamento economico 
  1. I dipendenti che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie
organizzazioni   sindacali   a   carattere   nazionale   maggiormente
rappresentative sono, a domanda da presentare tramite  la  competente
organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali. 
  2. Fatta salva la riduzione da operare ai sensi del  comma  12,  il
numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa e'  fissato
in rapporto di una unita' per ogni 5.000 dipendenti in  attivita'  di
servizio. Il conteggio per l'assegnazione delle unita'  da  collocare
in aspettativa e' effettuato globalmente per le amministrazioni dello
Stato e per la scuola. 
  3. Alla ripartizione tra  le  varie  organizzazioni  sindacali,  in
relazione alla rappresentativa delle  medesime,  provvede,  entro  il
primo trimestre di ogni triennio, la  Presidenza  del  consiglio  dei
ministri, sentite le organizzazioni interessate. 
  4. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione l'elenco  dei
destinatari delle aspettative sindacali di cui al  presente  articolo
viene pubblicato ogni anno nel  bollettino  ufficiale  del  Ministero
della pubblica istruzione. 
  5. Sono altresi' annualmente pubblicati  nel  bollettino  ufficiale
del Ministero della pubblica istruzione,  con  decreti  del  Ministro
della pubblica istruzione, gli elenchi  del  personale  della  scuola
comunque in servizio e destinato  a  compiti  diversi  da  quelli  di
istituto. 
  6. Gli elenchi di cui ai commi 4 e 5 devono riportare,  oltre  all'
indicazione delle sedi di titolarita', anche quella degli enti, degli
uffici   o   delle   organizzazioni    beneficiari    del    comando,
dell'aspettativa, dell'utilizzazione o del collocamento fuori ruolo. 
  7. Al personale collocato in aspettativa sono corrisposti, a carico
dell'amministrazione da cui  dipende,  tutti  gli  assegni  spettanti
nella qualifica di appartenenza, escluse soltanto le  indennita'  che
retribuiscono il lavoro straordinario o servizi e funzioni di  natura
speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese. 
  8. Dagli assegni  predetti  sono  detratti,  in  base  ad  apposita
dichiarazione  rilasciata  dall'interessato,   quelli   eventualmente
percepiti  a  carico  delle  organizzazioni  sindacali  a  titolo  di
retribuzione, escluse le indennita' per rimborso spese. 
  9. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti
gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova  e
del diritto al congedo ordinario. 
  10. L'aspettativa ha  termine  con  la  cessazione,  per  qualsiasi
causa, del mandato sindacale. 
  11.   Contestualmente   alla   definizione,    nell'ambito    della
contrattazione collettiva, degli accordi che, ai sensi  dell'articolo
54 del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.  29,  e  successive
modificazioni disciplinano l'intera materia delle aspettative  e  dei
permessi sindacali, cessa l'efficacia delle norme  recate  dai  commi
precedenti. 
  12. Le aspettative ed i  permessi  sindacali  retribuiti,  previsti
dagli accordi sindacali di comparto, in atto alla data del 12 gennaio
1994, stipulati ai  sensi  della  legge  29  marzo  1983,  n.  93,  e
successive modificazioni, sono complessivamente ridotti  del  50  per
cento. 
 
           Nota all'art. 591:
             -  La  legge  n.  93/1983  (legge  quadro  sul  pubblico
          impiego) disciplinava, anteriormente al decreto legislativo
          3 febbraio 1993, n. 29, la  contrattazione  collettiva  nel
          pubblico impiego.