Art. 594. 
                  Ritenute per contributi sindacali 
  1. Il personale ha facolta' di rilasciare delega esente da tassa di
bollo e dalla registrazione, a favore  della  propria  organizzazione
sindacale, per la riscossione di una quota mensile  dello  stipendio,
paga o retribuzione per il pagamento dei contributi  sindacali  nella
misura stabilita dai competenti  organi  statutari.  Resta  fermo  il
diposto di cui all'articolo 70 del testo unico approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180. 
  2. La delega ha validita' dal primo giorno del  mese  successivo  a
quello del rilascio  al  31  dicembre  di  ogni  anno  e  si  intende
tacitamente rinnovata ove non venga revocata  dall'interessato  entro
la data del 31 ottobre. La revoca della delega va inoltrata, in forma
scritta, all'amministrazione di appartenenza  e  alla  organizzazione
sindacale interessata. 
  3.  Le  trattenute  operate  dalle  singole  amministrazioni  sulle
retribuzioni dei dipendenti, in base alle  deleghe  presentate  dalle
organizzazioni sindacali, sono  versate  alle  stesse  organizzazioni
secondo modalita' da concordare. 
  4. In caso di modifica delle misure  percentuali  della  trattenuta
stabilita dagli organismi statutari delle  organizzazioni  sindacali,
il dipendente ha facolta' di revocare la  delega  con  effetto  dalla
data di decorrenza della modifica, purche' notifichi la  revoca  alle
organizzazioni sindacali entro il termine  dei  trenta  giorni  dalla
data in cui e' stata resa pubblica la modifica stessa. 
 
          Nota all'art. 594:
             -  Il  testo  dell'art. 70 del testo unico approvato con
          D.P.R. n.  180/1950 e' il seguente:
             "Art. 70. (Limiti nel caso di  concorso  di  cessione  e
          delegazione).    -  Nel  caso  di  concorso  di  cessione e
          delegazione, non puo' superarsi il limite della meta' dello
          stipendio o salario se non quando  l'amministrazione  dalla
          quale  l'impiegato  o  il salariato dipende ne riconosca la
          necessita' e dia il suo assenso.
             Per i pensionati l'assenso e' dato  dall'amministrazione
          alla quale fa carico la pensione".