Art. 595
(Procedimenti relativi alla grazia)
La domanda di grazia e' diretta al Re ed e' presentata al Ministro
della giustizia; essa deve essere sottoscritta dal condannato, da un
suo prossimo congiunto o dalla persona che esercita sul condannato la
tutela o la cura, ovvero da un avvocato o da un procuratore. Puo'
essere presentata al procuratore generale presso la corte d'appello
del distretto nel quale ha sede il pubblico ministero o il pretore
competente per l'esecuzione della condanna, o alla direzione del
carcere che la trasmette con le sue osservazioni al predetto
procuratore generale. Questi, raccolte le opportune informazioni ed
osservazioni, trasmette la domanda e ogni altro elemento che ad essa
si riferisce al Ministro della giustizia.
Il pubblico ministero presso la corte o il tribunale che ha
pronunciato la condanna, e rispettivamente il pretore per le condanne
da lui pronunciate, cura l'esecuzione del decreto Reale di grazia,
ordinando quando ne e' il caso la liberazione del condannato se
questi e' detenuto, e provvedendo affinche' senza ritardo sia fatta
annotazione del decreto medesimo in margine o in fine all'originale
della sentenza o del decreto di condanna.
Nei casi preveduti dall'ultimo capoverso dell'articolo 210 del
codice penale, il pubblico ministero promuove i relativi
provvedimenti per l'applicazione della misura di sicurezza.