Art. 595. 
                    Trattenute per scioperi brevi 
 
  1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le
relative trattenute sulle retribuzioni possono essere  limitate  all'
effettiva  durata  dell'astensione  dal  lavoro.  In  tal   caso   la
trattenuta per  ogni  ora  e'  pari  alla  misura  oraria,  senza  le
maggiorazioni del 15 per cento e del 30 per cento, del  compenso  per
il lavoro straordinario, aumentata della  quota  corrispondente  agli
emolumenti  a  qualsiasi  titolo  dovuti  e  non  valutati   per   la
determinazione della tariffa predetta. 
  2. Il comma 1 non puo' trovare applicazione qualora, trattandosi di
lavoro basato sull'interdipendenza funzionale  di  settori,  reparti,
servizi e uffici, oppure, riferito a turni od attivita' integrate, lo
sciopero limitato ad  una  o  piu'  ore  lavorative  produca  effetti
superiori  o  piu'  prolungati  rispetto  a  quelli  derivanti  dalla
limitata interruzione del lavoro. 
  3.   Con   decreto   ministeriale,   sentito   il   Consiglio    di
amministrazione, possono preventivamente stabilirsi i casi in cui  la
trattenuta sulle retribuzioni debba essere determinata sulla base  di
quanto previsto dal comma 1. 
  4.   Con   decreto   ministeriale,   sentito   il   Consiglio    di
amministrazione, nonche'  le  organizzazioni  sindacali  maggiormente
rappresentative sul piano nazionale sono stabiliti i casi in  cui  la
trattenuta sulle retribuzioni debba essere determinata sulla base  di
quanto previsto dal comma 2.