Art. 597. Commissioni provinciali e regionali 1. Presso ogni ufficio provinciale si costituisce una commissione sindacale di cui fa parte un rappresentante per ciascuno dei sindacati piu' rappresentativi, che organizzano su scala nazionale le categorie del personale direttivo, docente, educativo e amministrativo tecnico ed ausiliario delle scuole materne, elementari, secondarie, artistiche e delle istituzioni educative. 2. Il provveditore agli studi, ogni qualvolta si proceda in ordine alle materie sotto indicate, convoca prima la commissione di cui al comma 1 per esporre alla stessa gli elementi conoscitivi concernenti la situazione degli organici e i criteri generali ai quali intende attenersi per l'adeguamento dei medesimi per le nomine in ruolo del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la mobilita' di detto personale, per la formazione delle graduatorie provinciali del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo per le procedure di conferimento delle supplenze. 3. La commissione, tenuto conto degli elementi conoscitivi forniti dal provveditore agli studi, formula proprie osservazioni e proposte entro il termine massimo di sei giorni. 4. I membri della commissione hanno diritto ad avere in visione gli atti utili alla determinazione degli elementi conoscitivi e dei criteri generali di cui al secondo comma. 5. Le graduatorie provinciali compilate per il conferimento delle supplenze o ad altri fini sono pubblicate dai provveditori agli studi in tutte le scuole sede di distretto o in scuole opportunamente scelte ed in tempo utile indicate. 6. Presso ciascun ufficio scolastico regionale si costituisce una commissione sindacale con i criteri di composizione e di funzionamento previsti dal presente articolo, in relazione alle attribuzioni conferite ai sovrintendenti scolastici. 7. Ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la contrattazione collettiva definisce nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale, sostitutive di quella stabilita dai commi precedenti.
Nota all'art. 597: - Il testo dell'art. 48 del D.Lgs. n. 29/1993, e successive modificazioni, e' il seguente: "Art. 48. (Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro). - 1. In attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la contrattazione collettiva definisce nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini della organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2. Sono abrogate le norme che prevedono ogni forma di rappresentanza, anche elettiva, del personale nei consigli di amministrazione delle predette amministrazioni pubbliche, nonche' nelle commissioni di concorso. La contrattazione collettiva nazionale indichera' forme e procedure di partecipazione che sostituiranno commissioni del personale e organismi di gestione, comunque denominati".