(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 598)
                Art. 598. (Art. 137 del Testo Unico) 
                           ORGANI PREPOSTI 

 
  Ai servizi di polizia stradale ai sensi dell'ultimo comma  dell'art
136  Testo  Unico  provvede  il  Ministero  dell'interno,   Direzione
generale della pubblica sicurezza  -  Divisione  per  la  polizia  di
frontiera e del trasporti. 
  Sono organi diretti del Ministero dell'interno, per  l'espletamento
in  via  primaria  dei  servizi  di  cui  al  precedente   comma,   i
Compartimenti della  polizia  stradale,  alle  dipendenze  dei  quali
operano le Sezioni di polizia stradale, istituite in  ogni  capoluogo
di provincia, nonche' le sottosezioni,  i  distaccamenti  e  i  posti
mobili, costituiti in rapporto alle necessita' dei servizi medesimi. 
  Restano ferme le attribuzioni dei  Comuni  per  quanto  riguarda  i
centri abitati.