Art. 598 
                      Trattamento di quiescenza 
 
  1. Ai fini della  determinazione  del  trattamento  di  quiescenza,
nonche' per la valutazione dei servizi e periodi ai fini medesimi, si
applicano, per quanto non previsto dal presente capo, le disposizioni
recate dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza  del
personale civile e militare dello Stato, approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,  e  successive
modificazioni ed integrazioni. 
  2.  Sono  riscattabili  anche  i  servizi  prestati  nelle   scuole
legalmente riconosciute, per i periodi in cui i servizi stessi  siano
stati retribuiti. Il relativo contributo di riscatto e' fissato nella
misura del 18 per cento.