Art. 599. (Art. 138 del Testo Unico) CLASSIFICAZIONE Le oblazioni, previste dall'art. 138 del Testo Unico si distinguono in: 1) oblazioni, contemplate nel primo comma di detto articolo, che comportano il pagamento di cifre fisse da effettuare o immediatamente all'accertatore, all'atto della contestazione della contravvenzione, o entro 15 giorni dalla contestazione stessa presso l'Ufficio o Comando dal quale dipende l'accertatore e che deve essere da questi indicato; 2) oblazioni, contemplate nel terzo comma dello stesso articolo, che comportano il pagamento di una somma corrispondente ad un sesto del massimo della pena stabilita, da effettuare entro 15 giorni dalla contestazione della contravvenzione presso l'Ufficio o Comando dal quale dipende l'accertatore e che deve essere da questi indicato; 3) oblazioni, contemplate al quarto comma del citato articolo, che comportano il pagamento di una somma corrispondente ad un terzo del massimo della pena stabilita, da effettuare dal 16° al 60° giorno dalla contestazione della contravvenzione presso l'Ufficio o Comando dal quale dipende l'accertatore e che deve essere da questi indicato. Tutti i pagamenti previsti nel comma precedente possono, nei termini sopraindicati, essere effettuati anche a mezzo di versamento in conto corrente postale intestato all'Ufficio o Comando dal quale dipende l'accertatore, che deve essere da questo indicato.