Art. 599. 
                      Trattamento di previdenza 
 
  1. Ai fini della  determinazione  del  trattamento  di  previdenza,
nonche' per la valutazione dei servizi e periodi ai fini medesimi, si
applicano, per quanto non previsto dal presente capo, le disposizioni
recate dal testo unico delle norme sul trattamento di previdenza  del
personale civile e militare dello Stato, approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032,  e  successive
modificazioni ed integrazioni. 
  2. Sono riscattabili ai fini previdenziali anche i servizi previsti
nel  comma  2  dell'articolo  485,  salvo  il  servizio  di   docente
elementare di ruolo, che e' di per seutile a tali fini.