Art. 6.
             Assicurazione degli sportivi professionisti
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo  sono  soggetti  all'obbligo  assicurativo  gli  sportivi
professionisti  dipendenti  dai  soggetti  di  cui all'articolo 9 del
testo  unico,  anche  qualora  vigano  previsioni,  contrattuali o di
legge,  di tutela con polizze privatistiche. Con decreto del Ministro
del  lavoro  e  della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  da
emanarsi  entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto  legislativo,  su  delibera  del consiglio di amministrazione
dell'INAIL,   saranno   stabilite   le   retribuzioni  e  i  relativi
riferimenti   tariffari  ai  fini  della  determinazione  del  premio
assicurativo.
  2.  Ferma  restando  la  decorrenza dell'obbligo assicurativo e del
diritto  alle  prestazioni  dalla  data di cui al comma 1, in sede di
prima  applicazione,  i termini per la presentazione delle denunce di
cui  all'articolo  12 del testo unico sono stabiliti in trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
 
          Note all'art. 6:
              - Per l'articolo 9 del testo unico n. 1124/1965 si veda
          in nota all'articolo 2.
              -  Per  l'articolo 12  del  testo unico n. 1124/1965 si
          veda in nota all'articolo 2.