Art. 6.
                       (Abrogazione di norme)

  1. Sono abrogati l'articolo 2, terzo comma, del decreto legislativo
luogotenenziale  17  maggio  1945,  n.  331,  l'articolo  1, comma 1,
lettera  e),  della legge 26 settembre 1986, n. 599, e l'articolo 15,
commi  3  e  4,  del  testo  unico  delle  norme  di legge in materia
valutaria,  approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 31
marzo 1988, n. 148.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 17 gennaio 2000
                               CIAMPI
                       D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
                     Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della
                                             programmazione economica

Visto, il Guardasigilli: Diliberto
 
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota al titolo:
              -  La  direttiva  98/80/CE del Consiglio del 12 ottobre
          1998  completa  il sistema di imposta sul valore aggiunto e
          modifica  la  direttiva  77/388/CEE  -  Regime  particolare
          applicabile all'oro.
          Note all'art. 1:
              -  Si  riporta  il testo degli articoli 108, 109 e 161,
          comma  2, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385
          (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia):
              "Art. 108 (Requisiti di onorabilita' dei partecipanti).
          -  1.  Il  Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e
          l'UIC,   determina,   con   regolamento  emanato  al  sensi
          dell'art.  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          i  requisiti  di  onorabilita' dei partecipanti al capitale
          degli intermediari finanziari.
              2.  Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro
          del tesoro stabilisce la quota del capitale che deve essere
          posseduta per l'applicazione del medesimo comma 1. A questo
          fine  si  considerano anche le azioni o quote possedute per
          il  tramite  di societa' controllate, societa' fiduciarie o
          per interposta persona.
              3. In mancanza dei requisiti non puo' essere esercitato
          il  diritto  di voto inerente alle azioni o quote eccedenti
          il   suddetto   limite.   In   caso   di  inosservanza,  la
          deliberazione  e'  impugnabile  a  norma dell'art. 2377 del
          codice  civile,  se  la maggioranza  richiesta  non sarebbe
          stata  raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni
          o quote. L'impugnazione della deliberazione e' obbligatoria
          da  parte  degli  amministratori e dei sindaci. Le azioni o
          quote per le quali non puo' essere esercitato il diritto di
          voto  sono  computate  ai  fini della regolare costituzione
          dell'assemblea".
              "Art.   109   (Requisiti   di   professionalita'  e  di
          onorabilita'   degli   esponenti   aziendali).   -  1.  Con
          regolamento  del  Ministro  del tesoro adottato, sentiti la
          Banca  d'Italia  e  l'UIC,  ai sensi dell'art. 17, comma 3,
          della  legge  23 agosto 1988, n. 400, vengono determinati i
          requisiti   di   professionalita'  e  di  onorabilita'  dei
          soggetti   che   svolgono   funzioni   di  amministrazione,
          direzione e controllo presso gli intermediari finanziari.
              2.  Il  difetto  dei  requisiti  determina la decadenza
          dall'ufficio.   Essa   e'   dichiarata   dal  consiglio  di
          amministrazione  entro  trenta  giorni dalla nomina o dalla
          conoscenza del difetto sopravvenuto.
              3.  Il  regolamento  previsto dal comma 1 stabilisce le
          cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
          e  la  sua  durata.  La  sospensione  e'  dichiarata con le
          modalita' indicate nel comma 2.
              4. In caso di inerzia del consiglio di amministrazione,
          la  Banca  d'Italia pronuncia la decadenza o la sospensione
          dei  soggetti  che  svolgono  funzioni  di amministrazione,
          direzione  e  controllo  presso gli intermediari finanziari
          iscritti nell'elenco speciale".
              "Art. 161 (Norme abrogate). - 1. (Omissis).
              2.  Sono abrogati ma continuano a essere applicati fino
          alla  data  di  entrata in vigore dei provvedimenti emanati
          dalle  autorita'  creditizie  ai sensi del presente decreto
          legislativo:
                l'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454;
                gli  articoli 21 e 22, secondo, terzo e quarto comma,
          della legge 9 maggio 1975, n. 153;
                la legge 5 marzo 1985, n. 74;
                il  decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno
          1985, n. 350;
                gli  articoli  10,  11,  12,  13  e  14  della  legge
          28 agosto 1989, n. 302;
                gli articoli 23 e 24 della legge 29 dicembre 1990, n.
          428;
                il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 301;
                il  decreto  legislativo  10 settembre  1991, n. 302,
          fatta  salva  la  disciplina  fiscale  prevista dal comma 5
          dell'art. 2;
                l'art, 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52;
                l'art.  6, commi 3 e 4, l'art. 8, commi 1, 2 e 2-bis,
          e  l'art.  9  del  decreto-legge  3 maggio  1991,  n.  143,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991,
          n. 197;
                il  capo II, sezione I, della legge 19 febbraio 1992,
          n. 142;
                la  legge  17 febbraio  1992, n. 154, fatta eccezione
          per l'art. 10;
                il decreto del Ministro del tesoro 12 maggio 1992, n.
          334".
              -  Il  decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 reca:
          "Disciplina  dei titoli e dei marchi di identificazione dei
          metalli  preziosi,  in  attuazione dell'art. 42 della legge
          24 aprile 1998, n. 128".