Art. 6
                    Modifica all'articolo 10 del
             decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109

  1. All'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1.  Il termine minimo di conservazione e' la data fino alla quale il
prodotto alimentare conserva le sue proprieta' specifiche in adeguate
condizioni  di  conservazione;  esso  va indicato con la dicitura "da
consumarsi   preferibilmente   entro....   quando  la  data  contiene
l'indicazione   del   giorno   o   con  la  dicitura  "da  consumarsi
preferibilmente entro la fine .... negli altri casi.".
 
          Nota all'art. 6:
              - Per quanto riguarda il decreto legislativo 27 gennaio
          1992, n. 109, vedasi in nota alle premesse. Si riporta qui'
          di  seguito  l'art.  10, cosi' come modificato dal presente
          decreto:
              "Art. 10. - 1. Il termine minimo di conservazione e' la
          data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue
          proprieta'    specifiche    in   adeguate   condizioni   di
          conservazione;   esso  va  indicato  con  la  dicitura  "da
          consumarsi   preferibilmente   entro  ...  quando  la  data
          contiene  l'indicazione  del  giorno, o con la dicitura "da
          consumarsi  preferibilmente  entro la fine .... negli altri
          casi.
              2.  La  data  di  scadenza e' la data entro la quale il
          prodotto  alimentare  va consumato; essa va indicata con la
          dicitura  "da  consumarsi  entro  seguita dalla data oppure
          dalla  indicazione  del  punto della confezione in cui essa
          figura.
              3.  La  data  si  compone dell'indicazione, in chiaro e
          nell'ordine, del giorno, del mese e dell'anno.
              4. La data puo' essere espressa:
                a) con  l'indicazione  del  giorno  e  del mese per i
          prodotti alimentari conservabili per meno di tre mesi;
                b) con  l'indicazione  del  mese  e  dell'anno  per i
          prodotti  alimentari  conservabili  per piu' di tre mesi ma
          per meno di diciotto mesi;
                c) con  la  sola indicazione dell'anno per i prodotti
          alimentari conservabili per almeno diciotto mesi.
              5.  Qualora  sia necessario adottare, in funzione della
          natura del prodotto, particolari accorgimenti per garantire
          la conservazione del prodotto stesso sino al termine di cui
          ai  commi  1  e  2 ovvero nei casi in cui tali accorgimenti
          siano  espressamente  richiesti  da  norme  specifiche,  le
          indicazioni   di  cui  ai  commi  1  e  2  sono  completate
          dall'enunciazione  delle  condizioni  di  conservazione con
          particolare  riferimento alla temperatura in funzione della
          quale il periodo di validita' e' stato determinato.
              6.  L'indicazione del termine minimo di conservazione e
          di qualsiasi altra data non e' richiesta per:
                a) gli  ortofrutticoli  freschi,  comprese le patate,
          che  non siano stati sbucciati o tagliati o che non abbiano
          subito  trattamenti;  tale  deroga  non  si applica ai semi
          germinali   e   prodotti   analoghi  quali  i  germogli  di
          leguminose;
                b) i  vini, i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini
          frizzanti,  i  vini aromatizzati e prodotti simili ottenuti
          da frutti diversi dall'uva nonche' delle bevande dei codici
          NC  2206  00  91, 2206 00 93, 2206 00 99, ottenute da uva o
          mosto d'uva;
                c) le   bevande   con  contenuto  di  alcole  pari  o
          superiore al 10% in volume;
                d) le  bevande  analcoliche, i succhi ed i nettari di
          frutta,  le  bevande  alcolizzate  contenute  in recipienti
          individuali di capacita' superiore a 5 litri destinati alle
          collettivita';
                e) i  prodotti  della  panetteria e della pasticceria
          che,  per  loro natura, sono normalmente consumati entro le
          24 ore successive alla fabbricazione;
                f) gli aceti;
                g) il sale da cucina;
                h) gli zuccheri allo stato solido;
                i) i   prodotti   di  confetteria  consistenti  quasi
          unicamente in zuccheri, aromi e coloranti quali caramelle e
          pastigliaggi;
                l) le gomme da masticare e prodotti analoghi;
                m) i gelati monodose.
              7.  E' vietata la vendita dei prodotti che riportano la
          data  di  scadenza a partire dal giorno successivo a quello
          indicato sulla confezione".