Art. 6
                         Attivita' formative

  1.  La  formazione  del  personale  della  carriera  prefettizia  e
assicurata  durante  lo  svolgimento  dell'intera  carriera. Oltre al
corso  di  formazione  iniziale,  sono effettuati a cura della Scuola
superiore dell'amministrazione dell'interno:
a) il corso di accesso alla qualifica di viceprefetto;
b) i  corsi  di  formazione  permanente  su  tematiche  di  interesse
   dell'amministrazione  che devono essere frequentati dai funzionari
   almeno una volta l'anno;
c) il  corso  riservato  ai  viceprefetti  volto  al  perfezionamento
   professionale.
  2.  L'amministrazione  promuove anche lo svolgimento di percorsi di
formazione presso altre scuole delle amministrazioni statali, nonche'
presso  soggetti  pubblici  e  privati, e di periodi di studio presso
amministrazioni  ed  istituzioni  dei  paesi  dell'Unione  europea ed
organizzazioni internazionali.