Art. 6 Attivita' formative 1. La formazione del personale della carriera prefettizia e assicurata durante lo svolgimento dell'intera carriera. Oltre al corso di formazione iniziale, sono effettuati a cura della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno: a) il corso di accesso alla qualifica di viceprefetto; b) i corsi di formazione permanente su tematiche di interesse dell'amministrazione che devono essere frequentati dai funzionari almeno una volta l'anno; c) il corso riservato ai viceprefetti volto al perfezionamento professionale. 2. L'amministrazione promuove anche lo svolgimento di percorsi di formazione presso altre scuole delle amministrazioni statali, nonche' presso soggetti pubblici e privati, e di periodi di studio presso amministrazioni ed istituzioni dei paesi dell'Unione europea ed organizzazioni internazionali.